Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


504
DDL0033-0007
Progetto di legge Camera n. 33 - testo presentato - (DDL12-33)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C33. TESTIPDL
...C33.
...Decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994 (*). Interventi urgenti a sostegno dell'economia.
Pag. 21 Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC33 ZZ12 ZZDL ZZPR
         (Interventi nei diversi comparti economici).
      1.  Per assicurare correntezza nella corresponsione dei
  contributi negli interessi relativi alle operazioni di mutuo
  contratte ai sensi e per gli effetti della legge 12 agosto
  1977, n.675, lo stanziamento del capitolo 7546 dello stato di
  previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato è integrato della somma di lire 150 miliardi
  nell'anno 1994, cui si provvede con corrispondente riduzione
  dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, a
  valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di
  cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
  1976, n.902, e successive modificazioni ed integrazioni.  Il
  predetto capitolo 9012 è reintegrato di pari importo nell'anno
  1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
  capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il
  medesimo anno.
      2.  La durata delle operazioni finanziarie di cui
  all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n.9,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992,
  n.217, si intende stabilita nella durata massima di anni 15 e
  le somme a tal fine autorizzate, non impegnate nell'anno di
  competenza, possono esserlo nei successivi cinque anni.  Le
  rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono
  corrisposte dal Ministero dell'interno direttamente agli
  istituti bancari mutuanti, salvo il caso di
  autofinanziamento.
      3.  Sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro
  per la realizzazione di iniziative di supporto in favore di
  imprese operanti nel settore della difesa e interessate da
  accordi internazionali, anche al fine di agevolare processi di
  ricapitalizzazione necessari per adeguare le condizioni di
  competitività internazionale.  Ai fini dell'individuazione
  degli interventi, il Ministro del tesoro, che può avvalersi di
  un soggetto a capitale pubblico, provvede con uno o più
  decreti tenendo prioritariamente conto:
          a)  della rilevanza qualitativa e quantitativa,
  delle presenze industriali nei vari comparti delle attività
  della Difesa e nei comparti ad esse connessi;
          b)  della rilevanza delle iniziative volte al
  potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso
  adeguate razionalizzazioni e diversificazioni,
  all'accrescimento delle risorse tecnologiche e allo sviluppo
  della competitività internazionale.
      4.  Per le finalità di cui al comma 3, il Ministero del
  tesoro assume impegni pluriennali, con effetti dal 1994,
  corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre
  operazioni finanziarie contratti sul mercato internazionale;
  dette rate sono corrisposte direttamente agli istituti
  finanziari.  Per tale scopo, sono autorizzati limiti di impegno
  decennali di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di
  lire 70 miliardi con decorrenza dal 1995.  Al relativo onere,
  pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi
  a decorrere dal 1995,
 
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  si provvede mediante corrispondente riduzione dello
  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
      5.  Per l'attuazione degli interventi di cui al comma
  primo, lettera  a),  dell'articolo 3 della legge 24
  dicembre 1985, n.808, il Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato è autorizzato ad assumere impegni
  pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di
  ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a
  programmi approvati ai sensi dell'articolo 4 della citata
  legge 24 dicembre 1985, n.808, correlati a limiti di impegno
  decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire
  50 miliardi, con decorrenza 1995.  Le rate di ammortamento dei
  mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente
  agli istituti di credito mutuanti.  Al relativo onere, pari a
  lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a
  decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente
  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
  triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di
  previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1994,
  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
      6.  Per assicurare lo sviluppo ed il potenziamento del
  settore anche attraverso la tempestiva attuazione di accordi
  internazionali, relativamente ai programmi di cui al comma 5,
  in fase di avvio e ad elevato contenuto tecnologico, le
  previste anticipazioni sono commisurate alla media delle spese
  ammissibili per ciascun programma relative al primo
  triennio.
      7.  I criteri e le modalità di cui ai commi 5 e 6,
  relativamente agli impegni da assumere, ai pagamenti da
  effettuare e alle anticipazioni da concedere, si applicano
  anche per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6,
  comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.237.
      8.  Il Ministero dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica è autorizzato a stipulare contratti
  di ricerca al fine della realizzazione del programma di
  ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio con le
  procedure di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982,
  n.46, e coordinando la ricerca nei campi suddetti effettuata
  presso gli enti e gli altri soggetti interessati.  I relativi
  contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti
  proponenti e loro consorzi, sentito il comitato di cui
  all'articolo 7 della citata legge n.46 del 1982.
      9.  Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la
  spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al
  1998.  Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
  triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica.
      10.  Per consentire l'avvio di attività di costruzione e
  verifica sperimentale di componenti del nocciolo della
  macchina per studi sulla fusione a confinamento magnetico
  denominata IGNITOR, è
 
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  assegnato all'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma tra
  il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica e l'ente medesimo, un contributo di lire 10
  miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.  Al
  relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
  dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della
  ricerca scientifica e tecnologica.
      11.  Quale concorso dello Stato alle spese complessive
  necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di
  sincrotone di Trieste e di Grenoble, realizzati sulla base
  delle delibere CIPE del 28 maggio 1987 e del 30 maggio 1991, è
  autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 25 miliardi
  annui a decorrere dal 1994 per il primo, nonché di 5 miliardi
  per il 1994, 10 miliardi per il 1995 e 15 miliardi annui a
  decorrere dal 1996 per il secondo, cui si provvede mediante
  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
  del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato
  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica.  La quota destinata all'iniziativa di Grenoble
  viene erogata tramite il Consorzio interuniversitario di
  fisica della materia, costituito con decreto del Presidente
  della Repubblica 9 marzo 1987.
      12.  Per consentire la prosecuzione degli interventi per
  la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi
  della legge 27 marzo 1992, n.257, le disponibilità del Fondo
  di cui all'articolo 14 della medesima legge possono essere
  utilizzate anche nell'anno 1994.
      13.  Le somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di
  cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n.10, sono
  ripartite tra le regioni e da queste utilizzate secondo la
  graduatoria generale approvata con decreto del Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 dicembre
  1993, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.295 del 17
  dicembre 1993.
 
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