| (Interventi nei diversi comparti economici).
1. Per assicurare correntezza nella corresponsione dei
contributi negli interessi relativi alle operazioni di mutuo
contratte ai sensi e per gli effetti della legge 12 agosto
1977, n.675, lo stanziamento del capitolo 7546 dello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è integrato della somma di lire 150 miliardi
nell'anno 1994, cui si provvede con corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, a
valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1976, n.902, e successive modificazioni ed integrazioni. Il
predetto capitolo 9012 è reintegrato di pari importo nell'anno
1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il
medesimo anno.
2. La durata delle operazioni finanziarie di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n.9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992,
n.217, si intende stabilita nella durata massima di anni 15 e
le somme a tal fine autorizzate, non impegnate nell'anno di
competenza, possono esserlo nei successivi cinque anni. Le
rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono
corrisposte dal Ministero dell'interno direttamente agli
istituti bancari mutuanti, salvo il caso di
autofinanziamento.
3. Sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro
per la realizzazione di iniziative di supporto in favore di
imprese operanti nel settore della difesa e interessate da
accordi internazionali, anche al fine di agevolare processi di
ricapitalizzazione necessari per adeguare le condizioni di
competitività internazionale. Ai fini dell'individuazione
degli interventi, il Ministro del tesoro, che può avvalersi di
un soggetto a capitale pubblico, provvede con uno o più
decreti tenendo prioritariamente conto:
a) della rilevanza qualitativa e quantitativa,
delle presenze industriali nei vari comparti delle attività
della Difesa e nei comparti ad esse connessi;
b) della rilevanza delle iniziative volte al
potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso
adeguate razionalizzazioni e diversificazioni,
all'accrescimento delle risorse tecnologiche e allo sviluppo
della competitività internazionale.
4. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministero del
tesoro assume impegni pluriennali, con effetti dal 1994,
corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre
operazioni finanziarie contratti sul mercato internazionale;
dette rate sono corrisposte direttamente agli istituti
finanziari. Per tale scopo, sono autorizzati limiti di impegno
decennali di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di
lire 70 miliardi con decorrenza dal 1995. Al relativo onere,
pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi
a decorrere dal 1995,
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si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma
primo, lettera a), dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1985, n.808, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato è autorizzato ad assumere impegni
pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di
ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a
programmi approvati ai sensi dell'articolo 4 della citata
legge 24 dicembre 1985, n.808, correlati a limiti di impegno
decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire
50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei
mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente
agli istituti di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a
lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a
decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1994,
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. Per assicurare lo sviluppo ed il potenziamento del
settore anche attraverso la tempestiva attuazione di accordi
internazionali, relativamente ai programmi di cui al comma 5,
in fase di avvio e ad elevato contenuto tecnologico, le
previste anticipazioni sono commisurate alla media delle spese
ammissibili per ciascun programma relative al primo
triennio.
7. I criteri e le modalità di cui ai commi 5 e 6,
relativamente agli impegni da assumere, ai pagamenti da
effettuare e alle anticipazioni da concedere, si applicano
anche per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6,
comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.237.
8. Il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica è autorizzato a stipulare contratti
di ricerca al fine della realizzazione del programma di
ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio con le
procedure di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982,
n.46, e coordinando la ricerca nei campi suddetti effettuata
presso gli enti e gli altri soggetti interessati. I relativi
contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti
proponenti e loro consorzi, sentito il comitato di cui
all'articolo 7 della citata legge n.46 del 1982.
9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la
spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al
1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
10. Per consentire l'avvio di attività di costruzione e
verifica sperimentale di componenti del nocciolo della
macchina per studi sulla fusione a confinamento magnetico
denominata IGNITOR, è
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assegnato all'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma tra
il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e l'ente medesimo, un contributo di lire 10
miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
11. Quale concorso dello Stato alle spese complessive
necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di
sincrotone di Trieste e di Grenoble, realizzati sulla base
delle delibere CIPE del 28 maggio 1987 e del 30 maggio 1991, è
autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 25 miliardi
annui a decorrere dal 1994 per il primo, nonché di 5 miliardi
per il 1994, 10 miliardi per il 1995 e 15 miliardi annui a
decorrere dal 1996 per il secondo, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. La quota destinata all'iniziativa di Grenoble
viene erogata tramite il Consorzio interuniversitario di
fisica della materia, costituito con decreto del Presidente
della Repubblica 9 marzo 1987.
12. Per consentire la prosecuzione degli interventi per
la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi
della legge 27 marzo 1992, n.257, le disponibilità del Fondo
di cui all'articolo 14 della medesima legge possono essere
utilizzate anche nell'anno 1994.
13. Le somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n.10, sono
ripartite tra le regioni e da queste utilizzate secondo la
graduatoria generale approvata con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 dicembre
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 17
dicembre 1993.
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