| 1. Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4,
secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei
conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si
intende come numero fisso di componenti ed è elevato a
quindici per l'esercizio, da parte delle sezioni riunite della
Corte dei conti, delle funzioni di controllo e referenti, in
queste ultime intendendosi comprese quelle di cui all'articolo
3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il numero è
raddoppiato per l'esercizio delle funzioni consultive. Per
l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, resta ferma la
composizione dei collegi stabilita dal decreto-legge 15
novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 1994, n. 19. Il periodo di tempo di cui
all'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 15
novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 1994, n. 19, termina alla data del 30 aprile
1996, successivamente alla quale si procede alle assegnazioni
definitive, con eventuale assegnazione di ufficio di durata
non superiore ad un anno. L'articolo 3, comma 10, ultimo
periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si interpreta nel
senso che i presidenti di sezione preposti al coordinamento
del controllo sulle amministrazioni dello Stato fanno parte
dei collegi della sezione di controllo, fermo restandone il
numero dei componenti.
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