| 1. Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il
consiglio di amministrazione della società concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che lo approva
con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro,
un piano triennale di ristrutturazione aziendale che deve
definire in dettaglio gli obiettivi di razionalizzazione
attinenti al personale e agli assetti industriali e
finanziari.
2. L'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n.206, è
sostituito dal seguente:
"&&3Art. 4 (Convenzione). - 1. Entro il 31
marzo 1994 è stipulata una convenzione tra la società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine
di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni della
legge 6 agosto 1990, n.223.
2. La convenzione disciplina, in attuazione della
vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi posti a
carico della società concessionaria. Essa prevede la
stipulazione, ogni tre anni, di un
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contratto di servizio nel quale per ciascun triennio è
indicato l'ammontare del canone di concessione, proporzionato
a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, e
sono individuati i criteri sulla cui base il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni fissa l'adeguamento annuale
del sovrapprezzo, dovuto dagli abbonati ordinari alla
televisione, del canone di abbonamento speciale per la
detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi
radioriceventi o televisivi e del canone complessivo dovuto
per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a
bordo di automezzi o autoscafi. Tali criteri sono basati su
parametri di produttività, su obiettivi di qualità del
servizio, nonché su ulteriori indicatori economico-finanziari
e di gestione aziendale e non possono comunque determinare un
adeguamento superiore al tasso di inflazione programmata. La
convenzione prevede altresì procedure e modalità di rinnovo
del contratto di servizio, escludendo il rinnovo tacito. Per
il contratto di servizio 1994-96 il canone di concessione per
gli anni 1995-96 sarà ridefinito secondo le determinazioni
delle rispettive leggi finanziarie.
3. Per l'anno 1994 il sovrapprezzo dovuto dagli
abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento
speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di
apparecchi radioriceventi o televisivi, il canone complessivo
dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o
televisivi a bordo di automezzi o autoscafi sono fissati nelle
misure indicate nella tabella allegata alla presente legge.
4. Prima che siano resi esecutivi, la convenzione e
i contratti di servizio sono trasmessi alla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, che esprime il proprio parere entro
trenta giorni. La società concessionaria riferisce
trimestralmente alla Commissione sull'attuazione degli
indirizzi".
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