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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


505
DDL0033-0008
Progetto di legge Camera n. 33 - testo presentato - (DDL12-33)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.23 dello stampato)
...C33. TESTIPDL
...C33.
...Decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994 (*). Interventi urgenti a sostegno dell'economia.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC33 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle
  camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese
                     per l'esportazione).
      1.  Per le operazioni di credito agevolato al commercio di
  cui alla legge 10 ottobre 1975, n.517, e successive
  modificazioni ed integrazioni, già approvate dal comitato di
  gestione di cui all'articolo 6 della predetta legge alla data
  del 30 giugno 1993, il termine previsto dall'articolo 9 del
  decreto-legge 1^ ottobre 1982, n.697, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n.887, per
  l'emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni, è
  differito di due anni.  Per dette operazioni continuano ad
  applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del
  decreto-legge 26 gennaio 1987, n.9, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.121.
      2.  A valere sulle disponibilità del fondo di cui alla
  legge 10 ottobre 1975, n.517, il Ministero dell'industria, del
  commercio e
 
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  dell'artigianato è autorizzato a riconoscere agli istituti di
  credito autorizzati, in relazione ai contributi concessi, un
  interesse semplice pari al tasso di riferimento applicato
  all'operazione di finanziamento per il periodo dal 1^ gennaio
  1993, ovvero dalla data di ammissione alle agevolazioni se
  successiva, fino alla data di emanazione del decreto di
  concessione del contributo stesso.
      3.  Il comitato di gestione della citata legge n.517 del
  1975 provvede entro il 30 giugno 1994 ad approvare le domande
  di ammissione al credito agevolato al commercio già
  presentate, entro i termini, al Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato, nei limiti delle disponibilità
  del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n.517, secondo
  l'ordine cronologico di presentazione delle domande e la
  ripartizione dei fondi per ambito regionale.  Alle operazioni
  approvate ai sensi del presente comma non si applicano le
  disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge
  26 gennaio 1987, n.9, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 27 marzo 1987, n.121.
      4.  Il Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato provvede all'emanazione dei decreti di
  concessione dei contributi per le operazioni di cui ai commi 2
  e 3 secondo l'ordine cronologico di approvazione da parte del
  comitato di gestione, con priorità per le operazioni che
  comportano anche l'erogazione di contributi in conto
  capitale.
      5.  A decorrere dal 1^ luglio 1994 il comitato di gestione
  della legge n.517 del 1975 è soppresso.  Dalla stessa data le
  competenze attribuite dalle vigenti disposizioni al predetto
  comitato di gestione sono attribuite al Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
      6.  Per l'anno 1994, a valere sulla spesa autorizzata
  dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 aprile 1993, n.
  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno
  1993, n. 191, è attribuita alle camere di commercio delle
  province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
  142, nonché alle camere di commercio scorporanti con un numero
  di imprese iscritte al registro delle ditte, a seguito della
  separazione, inferiore a 40 mila, la somma complessiva di lire
  sei miliardi a titolo di contributo perequativo, con
  conseguente riduzione proporzionale del contributo spettante
  alle altre camere beneficiarie.  La predetta somma è ripartita
  dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
  tra le camere di commercio interessate, in misura inversamente
  proporzionale al numero delle ditte e delle unità locali
  tenute al pagamento del diritto annuale per il 1994, operanti
  nelle rispettive circoscrizioni territoriali.
      7.  Nella regione Trentino-Alto Adige la pubblicazione del
  Bollettino ufficiale delle società per azioni ed a
  responsabilità limitata è effettuata separatamente nelle
  province autonome di Trento e Bolzano a cura delle rispettive
  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
      8.  Ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951,
  n.72, l'indennità integrativa speciale si intende inclusa nei
  fondi di previdenza a capitalizzazione, con esclusione della
  rivalutazione di cui al medesimo articolo 1, a decorrere dal
  16 marzo 1970, per gli importi
 
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  di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n.965, e
  successive modifiche, ed a decorrere dal 1^ gennaio 1972, per
  gli importi effettivamente percepiti dagli interessati.
      9.  I soggetti ammessi a richiedere l'operato delle
  commissioni di degustazione dei vini a denominazione di
  origine, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge 10
  febbraio 1992, n.164, sono tenuti al pagamento preventivo alla
  competente camera di commercio, industria, artigianato e
  agricoltura, di una somma commisurata al quantitativo di
  prodotto sottoposto a certificazione.  Con decreto del Ministro
  delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabiliti
  annualmente l'ammontare degli importi, nonché le modalità di
  pagamento.
      10.  E' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per
  ciascuno degli anni 1994-1996 per la concessione dei
  contributi ai consorzi all'esportazione di cui alla legge 21
  febbraio 1989, n.83.  Al relativo onere si provvede mediante
  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
  del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato
  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
  commercio con l'estero.
 
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