| (Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle
camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese
per l'esportazione).
1. Per le operazioni di credito agevolato al commercio di
cui alla legge 10 ottobre 1975, n.517, e successive
modificazioni ed integrazioni, già approvate dal comitato di
gestione di cui all'articolo 6 della predetta legge alla data
del 30 giugno 1993, il termine previsto dall'articolo 9 del
decreto-legge 1^ ottobre 1982, n.697, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n.887, per
l'emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni, è
differito di due anni. Per dette operazioni continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n.9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.121.
2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui alla
legge 10 ottobre 1975, n.517, il Ministero dell'industria, del
commercio e
Pag. 24
dell'artigianato è autorizzato a riconoscere agli istituti di
credito autorizzati, in relazione ai contributi concessi, un
interesse semplice pari al tasso di riferimento applicato
all'operazione di finanziamento per il periodo dal 1^ gennaio
1993, ovvero dalla data di ammissione alle agevolazioni se
successiva, fino alla data di emanazione del decreto di
concessione del contributo stesso.
3. Il comitato di gestione della citata legge n.517 del
1975 provvede entro il 30 giugno 1994 ad approvare le domande
di ammissione al credito agevolato al commercio già
presentate, entro i termini, al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, nei limiti delle disponibilità
del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n.517, secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle domande e la
ripartizione dei fondi per ambito regionale. Alle operazioni
approvate ai sensi del presente comma non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge
26 gennaio 1987, n.9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 marzo 1987, n.121.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede all'emanazione dei decreti di
concessione dei contributi per le operazioni di cui ai commi 2
e 3 secondo l'ordine cronologico di approvazione da parte del
comitato di gestione, con priorità per le operazioni che
comportano anche l'erogazione di contributi in conto
capitale.
5. A decorrere dal 1^ luglio 1994 il comitato di gestione
della legge n.517 del 1975 è soppresso. Dalla stessa data le
competenze attribuite dalle vigenti disposizioni al predetto
comitato di gestione sono attribuite al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. Per l'anno 1994, a valere sulla spesa autorizzata
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 aprile 1993, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno
1993, n. 191, è attribuita alle camere di commercio delle
province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142, nonché alle camere di commercio scorporanti con un numero
di imprese iscritte al registro delle ditte, a seguito della
separazione, inferiore a 40 mila, la somma complessiva di lire
sei miliardi a titolo di contributo perequativo, con
conseguente riduzione proporzionale del contributo spettante
alle altre camere beneficiarie. La predetta somma è ripartita
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
tra le camere di commercio interessate, in misura inversamente
proporzionale al numero delle ditte e delle unità locali
tenute al pagamento del diritto annuale per il 1994, operanti
nelle rispettive circoscrizioni territoriali.
7. Nella regione Trentino-Alto Adige la pubblicazione del
Bollettino ufficiale delle società per azioni ed a
responsabilità limitata è effettuata separatamente nelle
province autonome di Trento e Bolzano a cura delle rispettive
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
8. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951,
n.72, l'indennità integrativa speciale si intende inclusa nei
fondi di previdenza a capitalizzazione, con esclusione della
rivalutazione di cui al medesimo articolo 1, a decorrere dal
16 marzo 1970, per gli importi
Pag. 25
di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n.965, e
successive modifiche, ed a decorrere dal 1^ gennaio 1972, per
gli importi effettivamente percepiti dagli interessati.
9. I soggetti ammessi a richiedere l'operato delle
commissioni di degustazione dei vini a denominazione di
origine, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge 10
febbraio 1992, n.164, sono tenuti al pagamento preventivo alla
competente camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, di una somma commisurata al quantitativo di
prodotto sottoposto a certificazione. Con decreto del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabiliti
annualmente l'ammontare degli importi, nonché le modalità di
pagamento.
10. E' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per
ciascuno degli anni 1994-1996 per la concessione dei
contributi ai consorzi all'esportazione di cui alla legge 21
febbraio 1989, n.83. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
commercio con l'estero.
| |