| 1. I crediti per capitale ed interessi vantati dalle
Amministrazioni del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni nei confronti della società concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo, per i canoni di
concessione del servizio radiotelevisivo di cui all'articolo
24 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana,
approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1^
agosto 1988, n.367, relativi agli esercizi 1992 e 1993, sono
ceduti alla Cassa depositi e prestiti, contro il pagamento
alle predette Amministrazioni degli importi di rispettiva
competenza.
2. Successivamente alla rideterminazione di cui
all'articolo 2, comma 1, il Ministro del tesoro autorizza la
Cassa depositi e prestiti a convertire i crediti alla medesima
ceduti ai sensi del comma 1, aumentati degli interessi
maturati al saggio vigente per i finanziamenti della Cassa
medesima, in capitale della società concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo, previa individuazione dei
parametri di conversione da determinarsi, sulla base
dell'effettivo valore dell'azienda, ad opera di un collegio di
tre periti nominati dal presidente del tribunale di Roma. Il
Ministro del tesoro rilascia l'autorizzazione sulla base di un
rapporto redatto dal direttore generale della Cassa depositi e
prestiti sullo stato patrimoniale e sulle prospettive di
riequilibrio economico e finanziario della RAI. Il direttore
generale della Cassa depositi e prestiti richiede al consiglio
di amministrazione della RAI tutte le informazioni utili ai
fini della relazione del predetto rapporto. La conversione nel
capitale della RAI dei crediti ceduti alla Cassa depositi e
prestiti deve essere effettuata entro un mese dal rilascio
dell'autorizzazione da parte del Ministro del tesoro e
comunque non oltre il 31 dicembre 1994.
3. L'assemblea della società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo adotta le conseguenti modifiche
statutarie.
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