| 1. Alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo
alla RAIRadiotelevisione italiana S.p.a. ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n.223, e
successive modificazioni ed integrazioni, si applica
l'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992,
n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n.359.
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