| 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno
1993, n.206, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Fino all'entrata in vigore di una nuova
disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro
di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e
dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di
amministrazione della società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, nominati
con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, scelti tra
persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria
indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in
attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura
umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi
significative esperienze manageriali. Essi durano in carica
per non più di due interi esercizi sociali. La carica di
membro del consiglio di amministrazione da essi rivestita è
incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al
Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei
comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché
con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con
imprese e società pubbliche e private interessate
all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e
concorrenti della concessionaria. Successivamente alla
conversione dei crediti in capitale di cui all'articolo 4,
comma 2, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo
stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione
aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario
della gestione partecipa il direttore generale della Cassa
depositi e prestiti che informa, con apposita relazione, i
Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
2. Restano a far parte del consiglio di
amministrazione di cui al comma 1, non oltre il 31 dicembre
1995, i cinque membri attualmente in carica".
| |