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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5055
DDL0402-0014
Progetto di legge Camera n. 402 - testo presentato - (DDL12-402)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C402. TESTIPDL
...C402.
...Decreto-legge 29 aprile 1994, n. 263, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994. Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI-S.p.a.
Articolo 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC402 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione
  radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24
  della legge 6 agosto 1990, n.223, il Ministero delle poste e
  delle telecomunicazioni stipula una convenzione di durata
  triennale con un concessionario per la radiodiffusione sonora
  in ambito nazionale in grado di garantire con gli impianti già
  disponibili la copertura della maggior parte del territorio
  nazionale.
      2.  La convenzione di cui al comma 1 dovrà prevedere
  l'impegno da parte della concessionaria a trasmettere per ogni
  impianto nell'orario tra le ore 8.00 e le ore 21.00 almeno il
  sessanta per cento del numero annuo complessivo di ore
  dedicate dalle Camere alle sedute d'aula.  Tali trasmissioni
  non possono essere interrotte, precedute e seguite, per un
  tempo di trenta minuti dal loro inizio e dalla loro fine, da
  annunci pubblicitari o politici.  La convenzione è rinnovabile
  fino alla completa realizzazione da parte della concessionaria
  pubblica della rete radiofonica riservata esclusivamente alla
  trasmissione dei lavori parlamentari di cui all'articolo 24,
  comma 1, della legge 6 agosto 1990, n.223.
      3.  La scelta del concessionario avverrà mediante gara,
  tenuto conto dei seguenti criteri:
          a)  precedenti attività di informazione di
  interesse generale;
          b)  affidabilità tecnica della proposta;
          c)  minore contributo finanziario richiesto per il
  servizio;
          d)  investimenti effettuati nel settore.
      4.  L'importo da corrispondere alla concessionaria con le
  modalità e nei termini previsti dalla convenzione di cui al
  comma 1 sarà pari a lire 10 miliardi annui.
      5.  Al complessivo onere, derivante dall'attuazione del
  presente articolo, nei limiti di lire 10 miliardi annui, a
  decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente
  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
  triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
  utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza
  del Consiglio dei Ministri.
 
                              Pag. 10
 
      6.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
  l'attuazione del presente decreto.
 
DATA=940430 FASCID=DDL12-402 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0402 TOTPAG=0013 TOTDOC=0016 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0009 RIGINIZ=014 PAGFIN=0010 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=040200 00 FASCIDC=12DDL0402 SORTNAV=0040200 000 00000 ZZDDLC402 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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