| 1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione
radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24
della legge 6 agosto 1990, n.223, il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni stipula una convenzione di durata
triennale con un concessionario per la radiodiffusione sonora
in ambito nazionale in grado di garantire con gli impianti già
disponibili la copertura della maggior parte del territorio
nazionale.
2. La convenzione di cui al comma 1 dovrà prevedere
l'impegno da parte della concessionaria a trasmettere per ogni
impianto nell'orario tra le ore 8.00 e le ore 21.00 almeno il
sessanta per cento del numero annuo complessivo di ore
dedicate dalle Camere alle sedute d'aula. Tali trasmissioni
non possono essere interrotte, precedute e seguite, per un
tempo di trenta minuti dal loro inizio e dalla loro fine, da
annunci pubblicitari o politici. La convenzione è rinnovabile
fino alla completa realizzazione da parte della concessionaria
pubblica della rete radiofonica riservata esclusivamente alla
trasmissione dei lavori parlamentari di cui all'articolo 24,
comma 1, della legge 6 agosto 1990, n.223.
3. La scelta del concessionario avverrà mediante gara,
tenuto conto dei seguenti criteri:
a) precedenti attività di informazione di
interesse generale;
b) affidabilità tecnica della proposta;
c) minore contributo finanziario richiesto per il
servizio;
d) investimenti effettuati nel settore.
4. L'importo da corrispondere alla concessionaria con le
modalità e nei termini previsti dalla convenzione di cui al
comma 1 sarà pari a lire 10 miliardi annui.
5. Al complessivo onere, derivante dall'attuazione del
presente articolo, nei limiti di lire 10 miliardi annui, a
decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
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6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione del presente decreto.
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