| 1. Per l'anno 1994, il canone di concessione a carico
della RAIRadiotelevisione italiana S.p.a. è determinato nella
misura di lire 40 miliardi. Per il medesimo anno, non si
applica il disposto dell'articolo 24 della convenzione tra il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la
RAI-Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del
Presidente della Repubblica 1^ agosto 1988, n.367.
2. All'onere relativo al minore introito derivante dalle
disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 120 miliardi
per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro.
3. In materia di trasmissione di messaggi pubblicitari da
parte della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo si applica l'articolo 8, comma 6, della legge
6 agosto 1990, n.223.
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