| 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 aprile 1994.
SCA'LFARO
Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Barucci, Ministro del tesoro.
Pagani, Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni.
Spaventa, Ministro del bilancio e della programmazione
economica.
Gallo, Ministro delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Conso.
Pag. 11
Tabella
(prevista dall'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n.206)
1) CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO
PRIVATO
(Omissis)
2.1) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI
(RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE
DELL'APPARECCHIO
FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE
(Omissis)
Pag. 12
2.2) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI
(RADIOFONIA
E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA,
NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI
(Omissis)
Pag. 13
3) CANONI DI ABBONAMENTO PER APPARECCHI RADIOFONICI
INSTALLATI A BORDO DI AUTOMEZZI O AUTOSCAFI
(Omissis)
4) Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le
diffusioni televisive su autovetture ed autoscafi, gli importi
sono quelli indicati al precedente punto 1) ad eccezione della
tassa di concessione governativa prevista dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 31
dicembre 1990.
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