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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5059
DDL0403-0002
Progetto di legge Camera n. 403 - testo presentato - (DDL12-403)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C403. TESTIPDL
...C403.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC403 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- Con il presente decreto-legge si
  intende provvedere alla regolazione degli oneri a carico dello
  Stato derivanti dai disavanzi delle gestioni condotte per
  conto e nell'interesse dello Stato, a norma di apposite
  disposizioni legislative, al fine di estinguere principalmente
  l'immobilizzo della Banca per la "carta ammassi" (complesso
  degli oneri cambializzati per il finanziamento delle gestioni
  di ammasso) e per evitare le ulteriori spese e gli interessi
  passivi che continuano a
  maturare a carico delle gestioni stesse.  I disavanzi a carico
  dello Stato sono costituiti dalle passività derivanti dai
  costi, spese ed oneri comunque inerenti alle gestioni di
  ammasso obbligatorio dei prodotti agricoli nazionali e alle
  campagne di commercializzazione del grano per le campagne
  1962-1963 e 1963-1964, al netto dei rispettivi ricavi, e in
  particolare da:
        a)  assegnazioni per il consumo interno ai prezzi
  fissati dal Governo a livello
 
                               Pag. 2
 
  inferiore al prezzo di acquisto maggiorato delle spese
  (tecniche, generali e di finanziamento) di ammasso
  obbligatorio dei prodotti agricoli sino all'anno 1953;
      b)  operazioni relative alla commercializzazione del
  grano nelle campagne 1962-1963 e 1963-1964, in applicazione
  del regolamento della Comunità economica europea n.19 del 4
  aprile 1962.
    Le gestioni in esame furono a suo tempo finanziate, tramite
  apposite convenzioni, da istituti di credito mediante rilascio
  di cambiali, assistite da privilegio sul prodotto, con
  scadenza a quattro mesi rinnovabili.  Gli effetti cambiari,
  ammessi al risconto presso la Banca d'Italia, fruttano
  attualmente (ai sensi del decreto ministeriale 15 gennaio
  1972, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.22 del 26
  gennaio 1972) un interesse annuo dell'1 per cento, cui sono da
  aggiungere bolli cambiari (3,30 per cento) e commissioni
  bancarie (0,75 per cento), per il complessivo importo del 5,05
  per cento annuo.
    Scopo del presente decreto-legge è prevalentemente quello
  di consentire alla Banca d'Italia di stornare dal proprio
  bilancio il "risconto portafoglio ammassi", da considerare
  posta atipica per un Istituto di emissione e, nel contempo,
  evitare che l'onere a carico dello Stato subisca ulteriori
  incrementi per effetto delle sopra evidenziate spese
  aggiuntive conseguenti alla cambializzazione dei crediti.
    Nel decennio 1946-56 lo Stato, mediante apposite
  disposizioni legislative (decreto legislativo del Capo
  provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n.79; decreto
  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946,
  n.457; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28
  giugno 1947, n.856; legge 3 novembre 1948, n.1348; legge 12
  luglio 1949, n.459; e leggi 28 giugno 1956, nn.596, 597, 598,
  599, 600 e 601) prese a proprio carico i disavanzi delle
  gestioni di ammasso delle campagne dal 1944-45 al 1953-54 e,
  in attesa che venissero compilati ed esaminati i singoli
  rendiconti, stanziò complessivamente la somma di 253 miliardi
  con la quale vennero pagati acconti sui crediti delle aziende
  finanziatrici nella misura dell'8090 per cento degli importi
  risultanti dalle apposite dichiarazioni delle aziende stesse.
  All'atto di pagamento di detti acconti vennero estinte le
  cambiali già riscontate presso la Banca d'Italia.
    Nonostante detti interventi le perdite sono andate sempre
  più aumentando per effetto degli indicati oneri accessori,
  talché alla fine del 1962, anno in cui venne abolito il regime
  degli ammassi obbligatori, il debito delle gestioni si
  ragguagliava a 568 miliardi, per raggiungere al 31 dicembre
  1991 la cifra di 2687 miliardi.
    La Corte dei conti ha più volte richiamato l'attenzione del
  Parlamento sulla necessità di provvedere alla regolazione
  delle risultanze di dette gestioni, ferme restando le
  istituzionali competenze in materia di controllo sui
  rendiconti resi dai gestori.
    A tale esigenza mira la previsione normativa, pure
  contenuta nell'articolo 1 del presente decreto-legge, di
  subordinare il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato
  in sostituzione della "carta ammassi" alla intervenuta
  approvazione dei rendiconti delle gestioni alle quali essi si
  riferiscono, mediante provvedimenti amministrativi definitivi
  ed esecutivi per l'intervenuto controllo da parte dell'organo
  competente, restando comunque impregiudicate le eventuali
  ragioni dello Stato.
    Il rimborso dei titoli sui quali non saranno corrisposti
  interessi a favore della Banca d'Italia, avverrà in un arco
  temporale molto lungo, fino a trenta anni.
    Con la previsione dell'articolo 2, si intende provvedere
  all'estinzione del debito dello Stato, derivante dal complesso
  delle gestioni diverse da quelle espresse nel "portafoglio
  ammassi", da regolare mediante emissione di titoli di Stato
  per un ammontare complessivo di lire 1.374 miliardi secondo la
  disciplina all'uopo dettata dal Ministro del tesoro.
 
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