| Onorevoli Deputati! -- Con il presente decreto-legge si
intende provvedere alla regolazione degli oneri a carico dello
Stato derivanti dai disavanzi delle gestioni condotte per
conto e nell'interesse dello Stato, a norma di apposite
disposizioni legislative, al fine di estinguere principalmente
l'immobilizzo della Banca per la "carta ammassi" (complesso
degli oneri cambializzati per il finanziamento delle gestioni
di ammasso) e per evitare le ulteriori spese e gli interessi
passivi che continuano a
maturare a carico delle gestioni stesse. I disavanzi a carico
dello Stato sono costituiti dalle passività derivanti dai
costi, spese ed oneri comunque inerenti alle gestioni di
ammasso obbligatorio dei prodotti agricoli nazionali e alle
campagne di commercializzazione del grano per le campagne
1962-1963 e 1963-1964, al netto dei rispettivi ricavi, e in
particolare da:
a) assegnazioni per il consumo interno ai prezzi
fissati dal Governo a livello
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inferiore al prezzo di acquisto maggiorato delle spese
(tecniche, generali e di finanziamento) di ammasso
obbligatorio dei prodotti agricoli sino all'anno 1953;
b) operazioni relative alla commercializzazione del
grano nelle campagne 1962-1963 e 1963-1964, in applicazione
del regolamento della Comunità economica europea n.19 del 4
aprile 1962.
Le gestioni in esame furono a suo tempo finanziate, tramite
apposite convenzioni, da istituti di credito mediante rilascio
di cambiali, assistite da privilegio sul prodotto, con
scadenza a quattro mesi rinnovabili. Gli effetti cambiari,
ammessi al risconto presso la Banca d'Italia, fruttano
attualmente (ai sensi del decreto ministeriale 15 gennaio
1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.22 del 26
gennaio 1972) un interesse annuo dell'1 per cento, cui sono da
aggiungere bolli cambiari (3,30 per cento) e commissioni
bancarie (0,75 per cento), per il complessivo importo del 5,05
per cento annuo.
Scopo del presente decreto-legge è prevalentemente quello
di consentire alla Banca d'Italia di stornare dal proprio
bilancio il "risconto portafoglio ammassi", da considerare
posta atipica per un Istituto di emissione e, nel contempo,
evitare che l'onere a carico dello Stato subisca ulteriori
incrementi per effetto delle sopra evidenziate spese
aggiuntive conseguenti alla cambializzazione dei crediti.
Nel decennio 1946-56 lo Stato, mediante apposite
disposizioni legislative (decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n.79; decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946,
n.457; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28
giugno 1947, n.856; legge 3 novembre 1948, n.1348; legge 12
luglio 1949, n.459; e leggi 28 giugno 1956, nn.596, 597, 598,
599, 600 e 601) prese a proprio carico i disavanzi delle
gestioni di ammasso delle campagne dal 1944-45 al 1953-54 e,
in attesa che venissero compilati ed esaminati i singoli
rendiconti, stanziò complessivamente la somma di 253 miliardi
con la quale vennero pagati acconti sui crediti delle aziende
finanziatrici nella misura dell'8090 per cento degli importi
risultanti dalle apposite dichiarazioni delle aziende stesse.
All'atto di pagamento di detti acconti vennero estinte le
cambiali già riscontate presso la Banca d'Italia.
Nonostante detti interventi le perdite sono andate sempre
più aumentando per effetto degli indicati oneri accessori,
talché alla fine del 1962, anno in cui venne abolito il regime
degli ammassi obbligatori, il debito delle gestioni si
ragguagliava a 568 miliardi, per raggiungere al 31 dicembre
1991 la cifra di 2687 miliardi.
La Corte dei conti ha più volte richiamato l'attenzione del
Parlamento sulla necessità di provvedere alla regolazione
delle risultanze di dette gestioni, ferme restando le
istituzionali competenze in materia di controllo sui
rendiconti resi dai gestori.
A tale esigenza mira la previsione normativa, pure
contenuta nell'articolo 1 del presente decreto-legge, di
subordinare il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato
in sostituzione della "carta ammassi" alla intervenuta
approvazione dei rendiconti delle gestioni alle quali essi si
riferiscono, mediante provvedimenti amministrativi definitivi
ed esecutivi per l'intervenuto controllo da parte dell'organo
competente, restando comunque impregiudicate le eventuali
ragioni dello Stato.
Il rimborso dei titoli sui quali non saranno corrisposti
interessi a favore della Banca d'Italia, avverrà in un arco
temporale molto lungo, fino a trenta anni.
Con la previsione dell'articolo 2, si intende provvedere
all'estinzione del debito dello Stato, derivante dal complesso
delle gestioni diverse da quelle espresse nel "portafoglio
ammassi", da regolare mediante emissione di titoli di Stato
per un ammontare complessivo di lire 1.374 miliardi secondo la
disciplina all'uopo dettata dal Ministro del tesoro.
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