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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


506
DDL0033-0009
Progetto di legge Camera n. 33 - testo presentato - (DDL12-33)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.25 dello stampato)
...C33. TESTIPDL
...C33.
...Decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994 (*). Interventi urgenti a sostegno dell'economia.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC33 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Ulteriori interventi connessi con la liquidazione
                         dell'EFIM).
      1.  Per le finalità di cui al decreto-legge 19 dicembre
  1992, n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
  febbraio 1993, n.33, e successive modificazioni ed
  integrazioni, i mezzi finanziari a disposizione del
  commissario liquidatore del soppresso EFIM sono aumentati di
  lire 5.000 miliardi.  Nell'ambito della predetta somma la Cassa
  depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni
  di cassa nei limiti di importo stabiliti con decreti del
  Ministro del tesoro, al tasso vigente per i mutui, da
  rimborsare dallo Stato in venti annualità a decorrere dal 1995
  di cui la prima comprensiva degli interessi di
  preammortamento.
      2.  All'onere complessivo derivante dall'applicazione del
  presente articolo, valutato in lire 775 miliardi per l'anno
  1995 ed in lire 550 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede
  mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1995
  e 1996 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro,
  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al
  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro per l'anno 1994.
      3.  I mezzi finanziari di cui al comma 1 sono
  destinati:
          a)  fino alla concorrenza di lire 3.000 miliardi
  per gli aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie
  alle società di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge
  19 dicembre 1992, n.487, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 17 febbraio 1993, n.33;
          b)  per lire 145,5 miliardi per interventi a
  favore dei dipendenti delle società operanti nel settore di
  cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre
  1992, n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
  febbraio 1993, n.33;
 
                              Pag. 26
 
          c)  per il residuo a copertura delle spese della
  liquidazione dell'EFIM e ad integrazione delle disponibilità
  per i pagamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  a),
  nonché per quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
  b),  del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.487,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,
  n.33, e particolarmente, per un ammontare non inferiore a
  1.500 miliardi, in relazione alle società capogruppo e società
  controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2,
  lettera  d),  del citato decreto-legge n.487 del 1992.
      4.  Il commissario liquidatore, nell'ambito delle
  disponibilità di cui al comma 1, nonché di quelle di cui
  all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992,
  n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
  1993, n.33, e in attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993,
  n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n.242, dovrà provvedere alla copertura delle perdite ed
  alla ricostituzione del capitale sociale delle società di cui
  all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge 19 dicembre
  1992, n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
  febbraio 1993, n.33, fino all'ammontare massimo di lire 4.068
  miliardi.
      5.  All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992,
  n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
  1993, n.33, alla fine del comma 2 sono aggiunti i seguenti
  commi:
      "2- bis.  Sono assistiti dalla garanzia dello Stato
  gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al
  trasferimento di aziende o di società previsti dal programma
  di cui all'articolo 2, comma 2, e dai progetti di cui
  all'articolo 3, comma 2, nonché dal progetto di
  ristrutturazione del comparto ferroviario che dovrà avere i
  contenuti di cui all'articolo 3, comma 2, ed essere approvato
  a norma dell'articolo 4, comma 1.
      2- ter.  Nel quadro della riorganizzazione delle
  società e aziende di cui all'articolo 4, comma 2, sono
  garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque
  facenti carico all'EFIM, e alle società dal medesimo
  controllate di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a società
  da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali,
  sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico,
  in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data
  anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati
  dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, e con
  committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra
  elencati.
      2- quater.  Tutti i rapporti giuridici attivi e
  passivi e tutte le poste patrimoniali attive e passive facenti
  capo all'EFIM e alle società indicate al comma 2- ter,  ed
  attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura
  di cui allo stesso comma, saranno trasferiti dal commissario
  liquidatore ad apposita società da costituirsi a norma
  dell'articolo 3, comma 1.".
      6.  All'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del
  decreto-legge 19 dicembre 1992, n.487, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n.33, dopo le
  parole: "liquidare società controllate"
 
                              Pag. 27
 
  sono aggiunte le seguenti: "di rilasciare fidejussioni
  necessarie per la continuazione dell'attività in attesa delle
  alienazioni.".
 
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