| (Ulteriori interventi connessi con la liquidazione
dell'EFIM).
1. Per le finalità di cui al decreto-legge 19 dicembre
1992, n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1993, n.33, e successive modificazioni ed
integrazioni, i mezzi finanziari a disposizione del
commissario liquidatore del soppresso EFIM sono aumentati di
lire 5.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma la Cassa
depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni
di cassa nei limiti di importo stabiliti con decreti del
Ministro del tesoro, al tasso vigente per i mutui, da
rimborsare dallo Stato in venti annualità a decorrere dal 1995
di cui la prima comprensiva degli interessi di
preammortamento.
2. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del
presente articolo, valutato in lire 775 miliardi per l'anno
1995 ed in lire 550 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede
mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1995
e 1996 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro,
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1994.
3. I mezzi finanziari di cui al comma 1 sono
destinati:
a) fino alla concorrenza di lire 3.000 miliardi
per gli aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie
alle società di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge
19 dicembre 1992, n.487, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1993, n.33;
b) per lire 145,5 miliardi per interventi a
favore dei dipendenti delle società operanti nel settore di
cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre
1992, n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1993, n.33;
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c) per il residuo a copertura delle spese della
liquidazione dell'EFIM e ad integrazione delle disponibilità
per i pagamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
nonché per quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,
n.33, e particolarmente, per un ammontare non inferiore a
1.500 miliardi, in relazione alle società capogruppo e società
controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera d), del citato decreto-legge n.487 del 1992.
4. Il commissario liquidatore, nell'ambito delle
disponibilità di cui al comma 1, nonché di quelle di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992,
n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1993, n.33, e in attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993,
n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.242, dovrà provvedere alla copertura delle perdite ed
alla ricostituzione del capitale sociale delle società di cui
all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge 19 dicembre
1992, n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1993, n.33, fino all'ammontare massimo di lire 4.068
miliardi.
5. All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992,
n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1993, n.33, alla fine del comma 2 sono aggiunti i seguenti
commi:
"2- bis. Sono assistiti dalla garanzia dello Stato
gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al
trasferimento di aziende o di società previsti dal programma
di cui all'articolo 2, comma 2, e dai progetti di cui
all'articolo 3, comma 2, nonché dal progetto di
ristrutturazione del comparto ferroviario che dovrà avere i
contenuti di cui all'articolo 3, comma 2, ed essere approvato
a norma dell'articolo 4, comma 1.
2- ter. Nel quadro della riorganizzazione delle
società e aziende di cui all'articolo 4, comma 2, sono
garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque
facenti carico all'EFIM, e alle società dal medesimo
controllate di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a società
da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali,
sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico,
in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data
anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati
dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, e con
committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra
elencati.
2- quater. Tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi e tutte le poste patrimoniali attive e passive facenti
capo all'EFIM e alle società indicate al comma 2- ter, ed
attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura
di cui allo stesso comma, saranno trasferiti dal commissario
liquidatore ad apposita società da costituirsi a norma
dell'articolo 3, comma 1.".
6. All'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n.487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n.33, dopo le
parole: "liquidare società controllate"
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sono aggiunte le seguenti: "di rilasciare fidejussioni
necessarie per la continuazione dell'attività in attesa delle
alienazioni.".
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