| Con il presente decreto-legge si intende provvedere alla
regolazione degli oneri a carico dello Stato derivanti dai
disavanzi delle gestioni condotte dalla Federazione italiana
dei consorzi agrari e dagli stessi consorzi per conto e
nell'interesse dello Stato, a norma di apposite disposizioni
legislative, al fine di estinguere principalmente
l'immobilizzo della Banca d'Italia per la "carta ammassi"
(complesso degli oneri cambializzati per il finanziamento
delle gestioni di ammasso) e per evitare le ulteriori spese e
gli interessi passivi che continuano a maturare a carico delle
gestioni stesse.
I disavanzi a carico dello Stato sono costituiti dalle
passività derivanti da costi, spese ed oneri, comunque
inerenti alle gestioni di ammasso obbligatorio dei prodotti
agricoli, e alla commercializzazione del grano per le campagne
1962-1963 e 1963-1964, al netto dei rispettivi ricavi.
L'articolo 1 autorizza il rilascio alla Banca d'Italia di
titoli di Stato con godimento 1^ febbraio 1994; infatti sono
state approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste
le delibere dei consorzi per il rinnovo delle cambiali in
scadenza al 31 gennaio ed al 31 maggio 1993.
La conversione degli effetti cambiari in titoli di Stato
interessa una massa di crediti cambializzati valutata al 15
giugno 1993 in circa lire 2.800 miliardi.
Il rimborso dei titoli, sui quali non saranno corrisposti
interessi a favore della Banca d'Italia, avverrà in un arco di
tempo non superiore a trenta anni. Risulta in tal modo
notevolmente attenuata l'incidenza della spesa a carico di
ciascuno degli esercizi finanziari interessati, atteso che
ogni anno il rinnovo delle cambiali ha comportato una
maggiorazione media dei crediti del 5 per cento.
Con la previsione di cui all'articolo 2 si intende
provvedere all'estinzione del debito dello Stato, derivante
dalle gestioni di ammasso obbligatorio e dalla
commercializzazione di prodotti agricoli nazionali diverse da
quelle espresse nel "portafoglio ammassi" da regolarsi
mediante emissione di titoli dello Stato, per un ammontare
complessivo che alla data del 31 dicembre 1993 è valutato
nell'ordine di lire 1.375 miliardi sui quali verranno
riconosciuti interessi ad un tasso non inferiore a quello
riconosciuto dalle norme vigenti.
Le gestioni di ammasso, svolte dai consorzi agrari, sono
state rendicontate per singoli prodotti e per singole annate,
ed i relativi rendiconti sono stati approvati con altrettanti
decreti, via via registrati dalla Corte dei conti. Si è
trattato di 3.174 decreti.
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Ciò, tuttavia, non aveva posto fine alla complessa
contabilizzazione degli oneri relativi a dette gestioni,
perché il debito dello Stato fu estinto nei limiti degli
stanziamenti di bilancio. Per 1.227 decreti dei 3.174 citati
non è stato possibile, quindi, dar corso alla relativa
liquidazione per mancanza di fondi.
Per snellire la contabilizzazione del debito residuo, con
decreto interministeriale del 13 ottobre 1980, venne disposta
per le diverse gestioni l'istituzione di una contabilità unica
presso ogni consorzio agrario.
In tal modo tutti i saldi dei conti aperti furono
riportati e contabilizzati in un unico conto la cui
consistenza fu accertata al 31 gennaio 1982 con l'emissione di
89 decreti - uno per ciascun consorzio agrario - poi trasmessi
alla Corte dei conti e non ancora registrati.
Si precisa che in ciascuno dei citati 89 decreti veniva
riassunto il rendiconto precedente (già approvato con i
decreti registrati dalla Corte dei conti), si aggiungevano le
così dette spese di finalizzazione riconosciute
successivamente dalla Commissione consultiva centrale per le
cessate gestioni dei prodotti agricoli, istituita presso il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e venivano
riconosciuti gli interessi passivi maturati fino alla stessa
data.
La mancata registrazione di questi ultimi 89 decreti,
quindi, influisce esclusivamente sull'ammontare delle dette
spese di finalizzazione, pari a lire 6 miliardi, mentre non ha
alcuna influenza sulla regolarità della chiusura dei conti
delle gestioni, approvata dalla Corte dei conti con la
registrazione dei citati 1.227 decreti che ammontano a lire
35,5 miliardi alla chiusura dei conti.
Pertanto, in attesa che la Corte dei conti, registrando
gli 89 decreti ministeriali citati, riconosca la legittimità
dell'imputazione delle spese di finalizzazione, appare
necessario provvedere alla estinzione del debito, ormai certo,
liquido ed esigibile derivante dai 1.227 decreti più volte
citati.
Tali interessi vanno calcolati, sino al 31 dicembre 1993,
sulla base delle disposizioni a suo tempo impartite dal
Ministero del tesoro, nella misura del tasso ufficiale di
sconto maggiorato del 4,40 per cento con capitalizzazione
semestrale.
La sorte capitale da essi recata, pari a lire 35.500
milioni, è stata rivalutata tenendo conto degli interessi
passivi, che si sono nel frattempo maturati, a favore della
Federazione italiana dei consorzi agrari e dei consorzi agrari
medesimi, creditori nei confronti dello Stato per le suesposte
gestioni, giungendo ad un importo complessivo di lire 1.279
miliardi al 15 giugno 1993.
I presumibili tempi di approvazione del presente decreto
rendono necessario aggiornare tale calcolo con una ragionevole
previsione.
Pertanto l'importo massimo dei titoli di Stato da
emettere ammonta a lire 1.375 miliardi che costituiscono la
sorte capitale di lire 35.500 milioni maggiorata dagli
interessi calcolati al 31 dicembre 1993.
Il comma 2 dell'articolo 2 prevede il meccanismo di
emissione dei titoli di Stato così come disciplinato dal
Ministero del tesoro.
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CALCOLO DELL'AMMONTARE DEL DEBITO COMPLESSIVO
Sorte capitale ................... lire 35.500 milioni;
Interessi al 31 dicembre 1993 .... " 1.339.500 milioni,
Totale al 31 dicembre 1993 ....... " 1.375.000 milioni.
L'emissione di detti titoli sarà regolata con apposito
decreto del Ministro del tesoro ed al relativo onere, per
quota capitale ed interessi, si farà fronte con l'apposito
accantonamento preordinato nel fondo speciale di parte
corrente del Ministero del tesoro.
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