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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5060
DDL0403-0003
Progetto di legge Camera n. 403 - testo presentato - (DDL12-403)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C403. TESTIPDL
...C403.
Pag. 3 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC403 ZZ12 ZZRT ZZPR
      Con il presente decreto-legge si intende provvedere alla
  regolazione degli oneri a carico dello Stato derivanti dai
  disavanzi delle gestioni condotte dalla Federazione italiana
  dei consorzi agrari e dagli stessi consorzi per conto e
  nell'interesse dello Stato, a norma di apposite disposizioni
  legislative, al fine di estinguere principalmente
  l'immobilizzo della Banca d'Italia per la "carta ammassi"
  (complesso degli oneri cambializzati per il finanziamento
  delle gestioni di ammasso) e per evitare le ulteriori spese e
  gli interessi passivi che continuano a maturare a carico delle
  gestioni stesse.
      I disavanzi a carico dello Stato sono costituiti dalle
  passività derivanti da costi, spese ed oneri, comunque
  inerenti alle gestioni di ammasso obbligatorio dei prodotti
  agricoli, e alla commercializzazione del grano per le campagne
  1962-1963 e 1963-1964, al netto dei rispettivi ricavi.
      L'articolo 1 autorizza il rilascio alla Banca d'Italia di
  titoli di Stato con godimento 1^ febbraio 1994; infatti sono
  state approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste
  le delibere dei consorzi per il rinnovo delle cambiali in
  scadenza al 31 gennaio ed al 31 maggio 1993.
      La conversione degli effetti cambiari in titoli di Stato
  interessa una massa di crediti cambializzati valutata al 15
  giugno 1993 in circa lire 2.800 miliardi.
      Il rimborso dei titoli, sui quali non saranno corrisposti
  interessi a favore della Banca d'Italia, avverrà in un arco di
  tempo non superiore a trenta anni.  Risulta in tal modo
  notevolmente attenuata l'incidenza della spesa a carico di
  ciascuno degli esercizi finanziari interessati, atteso che
  ogni anno il rinnovo delle cambiali ha comportato una
  maggiorazione media dei crediti del 5 per cento.
      Con la previsione di cui all'articolo 2 si intende
  provvedere all'estinzione del debito dello Stato, derivante
  dalle gestioni di ammasso obbligatorio e dalla
  commercializzazione di prodotti agricoli nazionali diverse da
  quelle espresse nel "portafoglio ammassi" da regolarsi
  mediante emissione di titoli dello Stato, per un ammontare
  complessivo che alla data del 31 dicembre 1993 è valutato
  nell'ordine di lire 1.375 miliardi sui quali verranno
  riconosciuti interessi ad un tasso non inferiore a quello
  riconosciuto dalle norme vigenti.
      Le gestioni di ammasso, svolte dai consorzi agrari, sono
  state rendicontate per singoli prodotti e per singole annate,
  ed i relativi rendiconti sono stati approvati con altrettanti
  decreti, via via registrati dalla Corte dei conti.  Si è
  trattato di 3.174 decreti.
 
                               Pag. 4
 
      Ciò, tuttavia, non aveva posto fine alla complessa
  contabilizzazione degli oneri relativi a dette gestioni,
  perché il debito dello Stato fu estinto nei limiti degli
  stanziamenti di bilancio.  Per 1.227 decreti dei 3.174 citati
  non è stato possibile, quindi, dar corso alla relativa
  liquidazione per mancanza di fondi.
      Per snellire la contabilizzazione del debito residuo, con
  decreto interministeriale del 13 ottobre 1980, venne disposta
  per le diverse gestioni l'istituzione di una contabilità unica
  presso ogni consorzio agrario.
      In tal modo tutti i saldi dei conti aperti furono
  riportati e contabilizzati in un unico conto la cui
  consistenza fu accertata al 31 gennaio 1982 con l'emissione di
  89 decreti - uno per ciascun consorzio agrario - poi trasmessi
  alla Corte dei conti e non ancora registrati.
      Si precisa che in ciascuno dei citati 89 decreti veniva
  riassunto il rendiconto precedente (già approvato con i
  decreti registrati dalla Corte dei conti), si aggiungevano le
  così dette spese di finalizzazione riconosciute
  successivamente dalla Commissione consultiva centrale per le
  cessate gestioni dei prodotti agricoli, istituita presso il
  Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e venivano
  riconosciuti gli interessi passivi maturati fino alla stessa
  data.
      La mancata registrazione di questi ultimi 89 decreti,
  quindi, influisce esclusivamente sull'ammontare delle dette
  spese di finalizzazione, pari a lire 6 miliardi, mentre non ha
  alcuna influenza sulla regolarità della chiusura dei conti
  delle gestioni, approvata dalla Corte dei conti con la
  registrazione dei citati 1.227 decreti che ammontano a lire
  35,5 miliardi alla chiusura dei conti.
      Pertanto, in attesa che la Corte dei conti, registrando
  gli 89 decreti ministeriali citati, riconosca la legittimità
  dell'imputazione delle spese di finalizzazione, appare
  necessario provvedere alla estinzione del debito, ormai certo,
  liquido ed esigibile derivante dai 1.227 decreti più volte
  citati.
      Tali interessi vanno calcolati, sino al 31 dicembre 1993,
  sulla base delle disposizioni a suo tempo impartite dal
  Ministero del tesoro, nella misura del tasso ufficiale di
  sconto maggiorato del 4,40 per cento con capitalizzazione
  semestrale.
      La sorte capitale da essi recata, pari a lire 35.500
  milioni, è stata rivalutata tenendo conto degli interessi
  passivi, che si sono nel frattempo maturati, a favore della
  Federazione italiana dei consorzi agrari e dei consorzi agrari
  medesimi, creditori nei confronti dello Stato per le suesposte
  gestioni, giungendo ad un importo complessivo di lire 1.279
  miliardi al 15 giugno 1993.
      I presumibili tempi di approvazione del presente decreto
  rendono necessario aggiornare tale calcolo con una ragionevole
  previsione.
      Pertanto l'importo massimo dei titoli di Stato da
  emettere ammonta a lire 1.375 miliardi che costituiscono la
  sorte capitale di lire 35.500 milioni maggiorata dagli
  interessi calcolati al 31 dicembre 1993.
      Il comma 2 dell'articolo 2 prevede il meccanismo di
  emissione dei titoli di Stato così come disciplinato dal
  Ministero del tesoro.
 
                               Pag. 5
 
           CALCOLO DELL'AMMONTARE DEL DEBITO COMPLESSIVO
  Sorte capitale ................... lire    35.500 milioni;
  Interessi al 31 dicembre 1993 ....   "  1.339.500 milioni,
  Totale al 31 dicembre 1993 .......   "  1.375.000 milioni.
      L'emissione di detti titoli sarà regolata con apposito
  decreto del Ministro del tesoro ed al relativo onere, per
  quota capitale ed interessi, si farà fronte con l'apposito
  accantonamento preordinato nel fondo speciale di parte
  corrente del Ministero del tesoro.
 
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