| 1. Per la regolazione del debito dello Stato, assunto in
base ad atti formali, riveniente dai finanziamenti assistiti
da privilegio, in dipendenza delle campagne di ammasso
obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, e
comprensivo degli oneri per spese di bollo ed interessi
passivi, è autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di
titoli di Stato con godimento 1^ febbraio 1994, senza
corresponsione di interesse, in sostituzione dei titoli di
credito detenuti dallo stesso istituto di emissione.
2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1 è
subordinato all'intervenuta approvazione con provvedimenti
definitivi ed esecutivi dei rendiconti delle gestioni alle
quali essi si riferiscono, restando comunque impregiudicati i
diritti dello Stato.
3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui
al comma 1, la Banca d'Italia provvede, per conto dello Stato,
all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di
credito detenuti ed alla loro conservazione ai termini di
legge.
4. Il Ministro del tesoro, per gli effetti di cui al
comma 1, è autorizzato ad emettere i titoli di Stato di cui al
comma 3 ed a stabilirne, con proprio decreto, le
caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore ad
anni trenta, nonché il piano di rimborso.
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