| 1. I disavanzi delle gestioni di ammasso obbligatorio e
di commercializzazione di prodotti agricoli nazionali, svolte
per conto e nell'interesse dello Stato, non compresi tra
quelli di cui all'articolo 1, quali risultanti dai rendiconti
approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministero
all'epoca competente, ivi compresi le spese e gli interessi
maturati dopo la data di presentazione dei rendiconti stessi,
sono estinti mediante assegnazione ai creditori di titoli di
Stato.
2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma
1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere
annualmente titoli di Stato fino all'importo massimo di lire
1.375 miliardi, le cui caratteristiche, compresi il tasso di
interesse, la durata, l'inizio del godimento, non anteriore al
1^ gennaio 1995, le modalità e le procedure di assegnazione
sono stabilite con decreto dello stesso Ministro del tesoro,
ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo
netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa
ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1994.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2,
determinato in lire 1.375 miliardi per l'anno 1994 e valutato
in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 1995, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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