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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5067
DDL0404-0002
Progetto di legge Camera n. 404 - testo presentato - (DDL12-404)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C404. TESTIPDL
...C404.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC404 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il problema di tutelare il
  consumatore da clausole contrattuali eccessivamente onerose, è
  sentito in tutti i Paesi della Comunità economica europea.  In
  particolare emerge la necessità di porre delle norme omogenee
  nei vari Stati membri, oggi molto divisi sulla materia delle
  clausole vessatorie.
    In questo quadro l'Italia presenta degli aspetti
  peculiari.
    Il nostro Paese è l'unico, con Belgio e Grecia, che non ha
  nel proprio ordinamento giuridico disposizioni adeguate sulle
  clausole vessatorie, essendo evidente che gli articoli 1341 e
  1342 del codice civile sono sicuramente insufficienti.
    Il dibattito svolto in questi anni in sede comunitaria ha
  portato alla approvazione della direttiva 93/13/CEE, del
  Consiglio,
  del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei
  contratti stipulati con i consumatori.
    La risposta che dobbiamo dare nel nostro Paese deve essere
  nel solco del tracciato della direttiva, il tutto comunque in
  modo che l'adeguamento del nostro ordinamento avvenga senza
  troppi traumi.
    Ecco che la proposta di legge che presentiamo risponde alle
  due esigenze che deve affrontare il nostro Paese: la tutela
  del contraente debole e l'accelerazione del processo di
  unificazione giuridica, addirittura predisponendo il nostro
  ordinamento verso orientamenti comunitari ormai ben
  definiti.
    Sotto il primo profilo, occorre che il consumatore finale
  non resti in balìa di contratti predisposti ad arte, che non
  possono
 
                               Pag. 2
 
  essere discussi e che rivelano tutto il loro carattere
  vessatorio nei momenti patologici del rapporto
  contrattuale.
    Il testo che proponiamo non tratta in modo globale il
  problema della tutela del consumatore, rispetto alla proposta
  di direttiva e alla legislazione di alcuni Stati europei.
  Manca ad esempio la regolamentazione della legittimazione ad
  agire da parte delle associazioni dei consumatori.  Ciò
  nonostante, la trasformazione in legge di questo testo
  costituirebbe un passo in avanti, capace di rimediare ad un
  vuoto legislativo ormai insopportabile nel nostro
  ordinamento.
    L'articolo 1 specifica che i contratti interessati sono
  tutti quelli conclusi fra un consumatore finale privato e una
  parte che agisca nello svolgimento di un'attività
  professionale.  Appare tuttavia opportuno escludere
  espressamente i contratti di lavoro.  Le clausole vengono
  distinte fra quelle oggetto di effettiva contrattazione fra le
  parti e quelle che invece sono "subite" dal contraente debole:
  caso emblematico è quello dei contratti-tipo predisposti da
  una parte per una molteplicità di rapporti negoziali.
    L'articolo 2 contiene la parte sanzionatoria della nuova
  disciplina: le clausole considerate vessatorie sono nulle a
  tutti gli effetti.  La nullità è solo parziale se, depurato
  dalle clausole vessatorie, il contratto può essere mantenuto
  in vita.  Si ritiene infatti che in linea di massima la
  conservazione del contratto vada maggiormente incontro alle
  esigenze di tutela del consumatore.
    L'articolo 3 pone i princìpi per l'individuazione delle
  clausole vessatorie che sono da considerarsi tali solo qualora
  non siano state oggetto di negozio individuale.  L'onere della
  prova dell'avvenuta contrattazione viene posto a carico
  dell'imprenditore o del professionista intellettuale.
    L'articolo 4 elenca una serie di clausole da considerarsi
  sicuramente come vessatorie e quindi nulle, qualora non siano
  state oggetto di negozio individuale.  Ovviamente tale
  elencazione non ha natura tassativa ma meramente
  esemplificativa.
    L'articolo 5 prevede alcune ipotesi di deroghe a quanto
  previsto dagli articoli 3 e 4.  Tali deroghe sono previste in
  virtù della peculiarità di alcuni contratti.
    L'articolo 6 pone i princìpi per l'individuazione delle
  clausole da considerarsi vessatorie, e quindi nulle
  indipendentemente dal fatto che siano state oggetto o meno di
  negozio individuale.
    In conformità con l'articolo 6, anche l'articolo 7 elenca
  una serie esemplificativa di clausole vessatorie.
  L'elencazione segue pressoché pedissequamente le indicazioni
  della direttiva citata e indica quelle clausole che si
  considerano vessatorie a prescindere dalla loro concreta
  negoziazione.
    Infine, con l'articolo 8 si stabilisce il tempo e le
  circostanze in relazione alle quali l'eventuale carattere
  vessatorio delle clausole deve essere rilevato.
 
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