| Onorevoli Colleghi! -- Il problema di tutelare il
consumatore da clausole contrattuali eccessivamente onerose, è
sentito in tutti i Paesi della Comunità economica europea. In
particolare emerge la necessità di porre delle norme omogenee
nei vari Stati membri, oggi molto divisi sulla materia delle
clausole vessatorie.
In questo quadro l'Italia presenta degli aspetti
peculiari.
Il nostro Paese è l'unico, con Belgio e Grecia, che non ha
nel proprio ordinamento giuridico disposizioni adeguate sulle
clausole vessatorie, essendo evidente che gli articoli 1341 e
1342 del codice civile sono sicuramente insufficienti.
Il dibattito svolto in questi anni in sede comunitaria ha
portato alla approvazione della direttiva 93/13/CEE, del
Consiglio,
del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori.
La risposta che dobbiamo dare nel nostro Paese deve essere
nel solco del tracciato della direttiva, il tutto comunque in
modo che l'adeguamento del nostro ordinamento avvenga senza
troppi traumi.
Ecco che la proposta di legge che presentiamo risponde alle
due esigenze che deve affrontare il nostro Paese: la tutela
del contraente debole e l'accelerazione del processo di
unificazione giuridica, addirittura predisponendo il nostro
ordinamento verso orientamenti comunitari ormai ben
definiti.
Sotto il primo profilo, occorre che il consumatore finale
non resti in balìa di contratti predisposti ad arte, che non
possono
Pag. 2
essere discussi e che rivelano tutto il loro carattere
vessatorio nei momenti patologici del rapporto
contrattuale.
Il testo che proponiamo non tratta in modo globale il
problema della tutela del consumatore, rispetto alla proposta
di direttiva e alla legislazione di alcuni Stati europei.
Manca ad esempio la regolamentazione della legittimazione ad
agire da parte delle associazioni dei consumatori. Ciò
nonostante, la trasformazione in legge di questo testo
costituirebbe un passo in avanti, capace di rimediare ad un
vuoto legislativo ormai insopportabile nel nostro
ordinamento.
L'articolo 1 specifica che i contratti interessati sono
tutti quelli conclusi fra un consumatore finale privato e una
parte che agisca nello svolgimento di un'attività
professionale. Appare tuttavia opportuno escludere
espressamente i contratti di lavoro. Le clausole vengono
distinte fra quelle oggetto di effettiva contrattazione fra le
parti e quelle che invece sono "subite" dal contraente debole:
caso emblematico è quello dei contratti-tipo predisposti da
una parte per una molteplicità di rapporti negoziali.
L'articolo 2 contiene la parte sanzionatoria della nuova
disciplina: le clausole considerate vessatorie sono nulle a
tutti gli effetti. La nullità è solo parziale se, depurato
dalle clausole vessatorie, il contratto può essere mantenuto
in vita. Si ritiene infatti che in linea di massima la
conservazione del contratto vada maggiormente incontro alle
esigenze di tutela del consumatore.
L'articolo 3 pone i princìpi per l'individuazione delle
clausole vessatorie che sono da considerarsi tali solo qualora
non siano state oggetto di negozio individuale. L'onere della
prova dell'avvenuta contrattazione viene posto a carico
dell'imprenditore o del professionista intellettuale.
L'articolo 4 elenca una serie di clausole da considerarsi
sicuramente come vessatorie e quindi nulle, qualora non siano
state oggetto di negozio individuale. Ovviamente tale
elencazione non ha natura tassativa ma meramente
esemplificativa.
L'articolo 5 prevede alcune ipotesi di deroghe a quanto
previsto dagli articoli 3 e 4. Tali deroghe sono previste in
virtù della peculiarità di alcuni contratti.
L'articolo 6 pone i princìpi per l'individuazione delle
clausole da considerarsi vessatorie, e quindi nulle
indipendentemente dal fatto che siano state oggetto o meno di
negozio individuale.
In conformità con l'articolo 6, anche l'articolo 7 elenca
una serie esemplificativa di clausole vessatorie.
L'elencazione segue pressoché pedissequamente le indicazioni
della direttiva citata e indica quelle clausole che si
considerano vessatorie a prescindere dalla loro concreta
negoziazione.
Infine, con l'articolo 8 si stabilisce il tempo e le
circostanze in relazione alle quali l'eventuale carattere
vessatorio delle clausole deve essere rilevato.
| |