| (Rapporti con l'IRI S.p.a.).
1. Al fine esclusivo di rimborsare, a titolo forfettario
e definitivo, le operazioni finanziarie per il risanamento del
settore siderurgico, già poste in essere dall'IRI ai sensi
dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 febbraio 1991, n.42,
ed in conformità alla decisione CECA n.218 del 24 dicembre
1988, è autorizzata la spesa di lire 3.000 miliardi, in
ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.200
miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.300 miliardi per l'anno
1996.
2. L'IRI S.p.a. iscrive l'importo di cui al comma 1 ad
incremento del proprio netto patrimoniale.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando parzialmente
a tale scopo la voce "Ministero del tesoro".
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