| 1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di
negozio individuale si considera vessatoria se, di per sé o in
combinazione con altre clausole dello stesso contratto o di un
contratto diverso da cui dipenda, incompatibilmente con
l'obbligo della buona fede, determini a danno del consumatore
un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
reciproci derivanti dal contratto, oppure rende l'esecuzione
del contratto significativamente diversa da quanto il
consumatore legittimamente si attendeva.
2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di
negozio individuale quando essa è stata redatta
preventivamente
Pag. 4
e il consumatore non ha, di fatto, potuto esercitare alcuna
influenza sul suo contenuto.
3. Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una
clausola isolata siano stati oggetto di negozio individuale
non esclude l'applicazione del presente articolo qualora una
valutazione globale porti alla conclusione che sul contenuto
della clausola medesima il consumatore non abbia di fatto
potuto esercitare alcuna influenza.
4. L'onere di provare che la clausola è stata
effettivamente oggetto di negozio individuale è a carico del
contraente che agisce nell'ambito di una attività
imprenditoriale o professionale intellettuale.
| |