| 1. Ai sensi dell'articolo 3, si configurano, in
particolare, quali clausole vessatorie quelle che hanno per
oggetto o per effetto di consentire a chi esercita una delle
attività di cui all'articolo 1 di:
a) trattenere somme versate dal consumatore qualora
quest'ultimo rinunci a concludere o a eseguire il contratto,
senza prevedere il diritto per il consumatore di essere
risarcito dall'altra parte contraente per un importo doppio
qualora sia quest'ultima che recede dal contratto;
b) recedere discrezionalmente dal contratto qualora la
stessa facoltà non sia riconosciuta al consumatore, nonché
permettere di trattenere le somme versate dal consumatore
qualora sia l'altra parte contraente che recede dal
contratto;
c) recedere unilateralmente e senza ragionevole
preavviso da un contratto di durata indeterminata;
d) prorogare automaticamente un contratto di durata
determinata, in assenza di manifestazione di volontà contraria
da parte del consumatore, qualora sia stata fissata una data
eccessivamente lontana dalla scadenza del contratto quale data
limite per esprimere la volontà del consumatore;
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e) impedire in modo indefinito la partecipazione
del consumatore ad altri contratti;
f) modificare unilateralmente le condizioni del
contratto;
g) modificare unilateralmente alcune caratteristiche
del prodotto o del servizio oggetto del contratto;
h) stabilire che il prezzo dei beni sia determinato al
momento della consegna, oppure permettere di aumentare il
prezzo di beni o di servizi senza che il consumatore possa
recedere dal contratto;
i) limitare il proprio obbligo di rispettare gli
impegni assunti dai suoi mandatari;
l) obbligare il consumatore ad adempiere a tutti i
suoi obblighi, anche in caso di mancato adempimento degli
obblighi incombenti all'altra parte contraente;
m) cedere a terzi il contratto senza l'accordo del
consumatore, qualora ne possano risultare pregiudicate le
garanzie del consumatore stesso;
n) limitare la possibilità del consumatore di chiedere
la risoluzione del contratto qualora l'imprenditore o il
professionista intellettuale non adempia i suoi obblighi o la
possibilità di compensare un proprio debito con un credito di
tali soggetti;
o) sopprimere o limitare la possibilità di agire in
giudizio del consumatore, obbligandolo a rivolgersi
esclusivamente a una giurisdizione arbitrale, limitando le
possibilità di prova a sua disposizione o imponendo un onere
di prova che, per legge, incomberebbe all'altra parte
contraente.
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