| 1. La disposizione della lettera g) del comma 1
dell'articolo 4 non è incompatibile con le clausole con cui
l'imprenditore si riserva il diritto di procedere a modifiche
del prodotto o del servizio oggetto del
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contratto rese necessarie dal progresso tecnico, a condizione
che non ne risultino un aumento del prezzo o una diminuzione
della qualità e che tali clausole riservino al consumatore la
possibilità di menzionare le condizioni cui subordina il suo
impegno.
2. La disposizione della lettera h) del comma 1
dell'articolo 4 non è incompatibile con le clausole di
indicizzazione dei prezzi, nei casi ammessi dalla legge, a
condizione che le modalità di variazione del prezzo siano
esplicitamente descritte.
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