| 1. Ai sensi dell'articolo 6, si configurano, in
particolare, quali clausole vessatorie quelle che hanno per
oggetto o per effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilità del
contraente imprenditore o professionista intellettuale, nel
caso di morte o lesione personale del consumatore causate da
un atto o da un'omissione dello stesso imprenditore o
professionista intellettuale;
b) escludere o limitare i diritti legali del
consumatore nei confronti dell'altra parte contraente in caso
di totale o parziale inadempimento o di adempimento difettoso
di un qualsiasi obbligo contrattuale;
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c) prevedere, all'atto della sottoscrizione del
contratto, un impegno definitivo del consumatore e un impegno
non definitivo dell'altra parte contraente;
d) imporre al consumatore che non adempie ai suoi
oblighi un indennizzo per un importo sproporzionalmente
elevato senza prevedere che un indennizzo corrispondente sia
dovuto dall'altra parte contraente che non adempia ai suoi
obblighi.
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