| Onorevoli Deputati! -- In sede di approvazione della
legge 8 agosto 1991, n. 267, recante attuazione del Terzo
piano della pesca marittima e misure in materia di credito
peschereccio nonché riconversione delle unità adibite alla
pesca con reti da posta derivanti, la IX Commissione trasporti
della Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno
nel quale impegnava il Governo a dare nuovamente attuazione, a
partire dal 1992, al fermo biologico, secondo una nuova
disciplina
che tenga conto degli "orientamenti comunitari in materia e
di una più idonea fissazione dei periodi ai fini
dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche"...
"prevedendo nella legge finanziaria 1992 i necessari
accantonamenti".
Per il 1992 il fermo è stato disciplinato con la legge 5
febbraio 1992, n. 71.
Con decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1993, n. 446, è
stata prevista l'attuazione del fermo per il 1993.
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Con il presente decreto-legge, pertanto, si fissa la
disciplina del fermo temporaneo obbligatorio, in attuazione
del regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre
1993, per il 1994.
La necessità e l'urgenza del provvedimento risiedono nella
circostanza di assicurare l'attuazione della misura anche per
il 1994 a partire dal mese di maggio.
Va considerata al riguardo la necessità di carattere
eco-biologico di continuare a garatire una idonea consistenza
degli stocks ittici già segnalata, come ricordato, dallo
stesso Parlamento.
Il fermo - va poi considerato - rappresenta una misura di
indubbia validità economico-sociale; la sua mancata attuazione
potrebbe quindi avere pesanti riflessi sulle marinerie
interessate.
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