| (Norme procedurali).
1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il
bilancio si riferisce, le amministrazioni che, nell'ambito del
proprio stato di previsione, hanno attivato capitoli destinati
all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea,
debbono trasmettere al fondo di rotazione di cui all'articolo
5 della legge 16 aprile 1987, n.183, dettagliate informazioni
contabili in ordine alle somme iscritte ai capitoli medesimi
ed ai relativi movimenti di cassa.
2. Il Fondo stesso trasmette i predetti dati al Ministero
del bilancio e della programmazione economica ai fini della
relazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n.96. In sede di predisposizione
del rendiconto generale dello Stato, il Ministro del tesoro
fornisce al Parlamento una complessiva esposizione contabile
sia dei reciproci flussi finanziari intercorsi, nell'anno, tra
l'Italia e l'Unione europea, sia delle erogazioni effettuate
da parte delle amministrazioni interessate a valere sugli
stanziamenti iscritti nei capitoli di cui al comma 1, sia
delle erogazioni poste in essere dal fondo di rotazione in
attuazione di interventi di politica comunitaria.
3. L'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile 1993, n.96, è sostituito dal seguente:
" 5. Nello stato di previsione del Ministero del
tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le
amministrazioni competenti, al quale affluiscono le
disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle
finalità di cui al presente decreto, con esclusione di
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quelle relative agli articoli 5, comma 4, 12, comma 1, e 13.
Al fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai
sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n.488, nonché le disponibilità di tesoreria
relative alle competenze trasferite. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente decreto.".
4. Le somme derivanti nell'anno 1994 dai mutui
autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488, sono
destinate, nel limite di lire 3.000 miliardi, alla concessione
delle agevolazioni industriali di cui all'articolo 1, comma 2,
della predetta normativa. Le ulteriori somme derivanti dai
predetti mutui sono destinate alle finalità di cui
all'articolo 1, comma 8, della medesima normativa secondo le
determinazioni assunte dal CIPE in sede di riparto del fondo
di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile 1993, n.96.
5. A decorrere dall'anno 1995, le disponibilità derivanti
dal fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n.96, sono direttamente iscritte
nei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni
interessate anche per gli anni successivi, sulla base del
riparto disposto dal CIPE ai sensi dell'articolo 14, comma 2,
del decreto-legge 7 dicembre 1993, n.506.
6. La facoltà di assumere impegni pluriennali di spesa, a
valere sulle somme in conto capitale derivanti dal riparto del
fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
3 aprile 1993, n.96, ed iscritte nei capitoli di bilancio
delle amministrazioni interessate, è limitata, per l'anno
1994, al triennio 1994-1996. Per gli anni successivi si
provvede ai sensi dell'articolo 11- quater, comma 1,
della legge 5 agosto 1978, n.468, introdotto dall'articolo 8
della legge 23 agosto 1988, n.362.
7. In attesa della definizione, in applicazione dei
princìpi comunitari in materia, delle modalità di
determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari
oggetto del contratto di servizio pubblico, nonché delle
modalità di contribuzione degli oneri di infrastruttura
oggetto del contratto di programma, il Ministero del tesoro è
autorizzato a corrispondere alle Ferrovie dello Stato S.p.a.,
alle singole scadenze, le somme all'uopo inscritte in
bilancio.
8. Fermo quanto disposto dall'articolo 210 del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il
Tesoro è altresì autorizzato ad erogare alle Ferrovie dello
Stato S.p.a., nelle more della quantificazione da parte della
società stessa dell'ammontare del disavanzo del fondo
pensioni, le somme iscritte in bilancio negli anni 1992, 1993
e 1994 a copertura del disavanzo medesimo e non ancora
corrisposte alla società.
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