| 1. Gli stanziamenti di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, sono versati, per l'ammontare di 52
miliardi per il 1994, in entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali, ai fini dell'applicazione del regolamento CEE n.
3699/93 nell'anno 1994, in materia di fermo biologico della
pesca.
2. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, con proprio decreto, determina le modalità tecniche
per l'applicazione del regolamento di cui al comma 1 e per la
distribuzione dei contributi.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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