| Onorevoli Colleghi! -- Il regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443, e successive modificazioni, contiene norme di carattere
legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione
delle miniere.
Il citato decreto, ancora in vigore, è il testo
fondamentale a cui fare riferimento in ordine alla
legislazione mineraria.
L'articolo 2 del titolo I del citato decreto, e successive
modificazioni, classifica le lavorazioni delle sostanze
minerali e delle energie del sottosuolo in due distinte
categorie: miniere e cave.
Il menzionato articolo 2 elenca in modo puntuale quali
materiali appartengono alla categoria delle miniere e quali
alla categoria delle cave.
La coltivazione delle miniere è soggetta a concessione da
parte dello Stato, mentre la coltivazione delle cave, ai sensi
dell'articolo 45 del citato decreto n. 1443 del 1927, è
lasciata in disponibilità del proprietario del suolo.
Le concessioni riguardanti le miniere sono state rilasciate
dal Ministro per l'industria e il commercio fino alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
28 giugno 1955, n. 620, recante il decentramento dei servizi
del Ministero dell'industria e del commercio.
Con il citato decreto del Presidente della Repubblica n.
620 del 1955, alcune sostanze minerali, appartenenti alla
categoria delle miniere, di cui all'articolo 2 del
Pag. 2
regio decreto n. 1443 del 1927, e successive modificazioni,
sono state classificate di interesse locale ed il rilascio
della relativa concessione è stato delegato all'ingegnere capo
del distretto minerario, organo periferico del competente
Ministero.
Con l'avvento delle regioni a statuto ordinario si sono
avute altre modifiche alla legislazione mineraria
nazionale.
La competenza in ordine alle cave ed alle acque termali, ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione, è stata trasferita
alle regioni che, per quanto attiene alle cave, pur in
mancanza di una legge quadro nazionale, hanno legiferato in
materia.
Tutte le regioni a statuto ordinario, infatti, hanno una
propria legislazione che regolamenta l'attività estrattiva dei
materiali di cava.
Lo sviluppo e l'evolversi della legislazione mineraria,
conseguenza prima delle mutate condizioni politiche,
amministrative e socio-economiche, non deve ora arrestarsi ma
deve compiere un ulteriore e necessario passo avanti.
E' tempo, infatti, che i minerali di interesse locale, come
indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno
1955, n. 620, siano di competenza delle regioni e ciò per una
serie di motivi.
Già lo Stato, nel 1955, ha ritenuto tali materiali non più
strategici per l'economia
nazionale dato che li ha decentrati e non trasferiti solo
perché, in quel momento storico, non esistevano ancora le
regioni a statuto ordinario: oggi esse esistono e hanno
dimostrato di saper legiferare in materia.
La coltivazione di questi materiali si avvicina molto, fino
a coincidere, a quella dei materiali di cava. Quasi tutti sono
coltivati a cielo aperto, generano gli stessi problemi della
cava e hanno gli stessi impatti sia a livello socio-economico
che paesaggistico e territoriale. In questi ultimi anni la
loro coltivazione ha dato luogo, spesso, anche a consistenti
contenziosi con le amministrazioni locali che si sono viste
defraudate nella loro scelta programmatoria.
Non appare più rispondente alla realtà che le miniere di
interesse locale godano di una legislazione non attuale e non
aderente all'accresciuta sensibilità ambientale dei cittadini
e alla sempre più pressante richiesta di autonomia da parte
degli enti locali.
La presente proposta di legge, che definisce cave le
sostanze minerali di interesse locale, così come specificato
nel decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.
620, permetterà di dare alle regioni maggior campo di
intervento in una materia che ha riflessi economici,
territoriali e programmatori di netta e specifica competenza
locale.
| |