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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5087
DDL0407-0002
Progetto di legge Camera n. 407 - testo presentato - (DDL12-407)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C407. TESTIPDL
...C407.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC407 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il regio decreto 29 luglio 1927, n.
  1443, e successive modificazioni, contiene norme di carattere
  legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione
  delle miniere.
    Il citato decreto, ancora in vigore, è il testo
  fondamentale a cui fare riferimento in ordine alla
  legislazione mineraria.
    L'articolo 2 del titolo I del citato decreto, e successive
  modificazioni, classifica le lavorazioni delle sostanze
  minerali e delle energie del sottosuolo in due distinte
  categorie: miniere e cave.
    Il menzionato articolo 2 elenca in modo puntuale quali
  materiali appartengono alla categoria delle miniere e quali
  alla categoria delle cave.
    La coltivazione delle miniere è soggetta a concessione da
  parte dello Stato, mentre la coltivazione delle cave, ai sensi
  dell'articolo 45 del citato decreto n. 1443 del 1927, è
  lasciata in disponibilità del proprietario del suolo.
    Le concessioni riguardanti le miniere sono state rilasciate
  dal Ministro per l'industria e il commercio fino alla data di
  entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
  28 giugno 1955, n. 620, recante il decentramento dei servizi
  del Ministero dell'industria e del commercio.
    Con il citato decreto del Presidente della Repubblica n.
  620 del 1955, alcune sostanze minerali, appartenenti alla
  categoria delle miniere, di cui all'articolo 2 del
 
                               Pag. 2
 
  regio decreto n. 1443 del 1927, e successive modificazioni,
  sono state classificate di interesse locale ed il rilascio
  della relativa concessione è stato delegato all'ingegnere capo
  del distretto minerario, organo periferico del competente
  Ministero.
    Con l'avvento delle regioni a statuto ordinario si sono
  avute altre modifiche alla legislazione mineraria
  nazionale.
    La competenza in ordine alle cave ed alle acque termali, ai
  sensi dell'articolo 117 della Costituzione, è stata trasferita
  alle regioni che, per quanto attiene alle cave, pur in
  mancanza di una legge quadro nazionale, hanno legiferato in
  materia.
    Tutte le regioni a statuto ordinario, infatti, hanno una
  propria legislazione che regolamenta l'attività estrattiva dei
  materiali di cava.
    Lo sviluppo e l'evolversi della legislazione mineraria,
  conseguenza prima delle mutate condizioni politiche,
  amministrative e socio-economiche, non deve ora arrestarsi ma
  deve compiere un ulteriore e necessario passo avanti.
    E' tempo, infatti, che i minerali di interesse locale, come
  indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno
  1955, n. 620, siano di competenza delle regioni e ciò per una
  serie di motivi.
    Già lo Stato, nel 1955, ha ritenuto tali materiali non più
  strategici per l'economia
  nazionale dato che li ha decentrati e non trasferiti solo
  perché, in quel momento storico, non esistevano ancora le
  regioni a statuto ordinario: oggi esse esistono e hanno
  dimostrato di saper legiferare in materia.
    La coltivazione di questi materiali si avvicina molto, fino
  a coincidere, a quella dei materiali di cava.  Quasi tutti sono
  coltivati a cielo aperto, generano gli stessi problemi della
  cava e hanno gli stessi impatti sia a livello socio-economico
  che paesaggistico e territoriale.  In questi ultimi anni la
  loro coltivazione ha dato luogo, spesso, anche a consistenti
  contenziosi con le amministrazioni locali che si sono viste
  defraudate nella loro scelta programmatoria.
    Non appare più rispondente alla realtà che le miniere di
  interesse locale godano di una legislazione non attuale e non
  aderente all'accresciuta sensibilità ambientale dei cittadini
  e alla sempre più pressante richiesta di autonomia da parte
  degli enti locali.
    La presente proposta di legge, che definisce cave le
  sostanze minerali di interesse locale, così come specificato
  nel decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.
  620, permetterà di dare alle regioni maggior campo di
  intervento in una materia che ha riflessi economici,
  territoriali e programmatori di netta e specifica competenza
  locale.
 
DATA=940503 FASCID=DDL12-407 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0407 TOTPAG=0004 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=051 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=040700 00 FASCIDC=12DDL0407 SORTNAV=0040700 000 00000 ZZDDLC407 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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