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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


509
DDL0033-0012
Progetto di legge Camera n. 33 - testo presentato - (DDL12-33)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.29 dello stampato)
...C33. TESTIPDL
...C33.
...Decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994 (*). Interventi urgenti a sostegno dell'economia.
Pag. 29 Articolo 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC33 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico
                           locale).
      1.  Al fine di assicurare l'urgente avvio del risanamento
  e lo sviluppo del settore dei trasporti locali di competenza
  regionale, le regioni e gli enti locali definiscono anche
  mediante apposite conferenze di servizio, ai sensi
  dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
  successive modificazioni, promosse dalle regioni:
          a)  piani finanziari per il riassorbimento dei
  disavanzi di esercizio, complessivamente rilevati dal 1987 a
  tutto il 31 dicembre 1993, che non hanno trovato copertura con
  i contributi rivenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei
  disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e
  private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e
  4- quater,  del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,
  n. 32.  L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo
  1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 è estesa
  per gli anni 1992 e 1993.  I mutui a copertura dei disavanzi
  1987/1993 possono essere assunti anche se non sono stati
  adottati i piani di risanamento previsti dalla normativa
  vigente;
          b)  piani di risanamento per conseguire
  l'equilibrio di bilancio delle aziende di trasporto mediante
  princìpi di economicità ed efficienza.  I piani sono
  predisposti tenendo anche conto di quanto stabilito
  dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 1990,
  n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
  1990, n. 403.  I piani già adottati possono essere, ove
  necessario, modificati, integrati o sostituiti.  I piani, che
  devono prevedere il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio
  entro il termine massimo del 31 dicembre 1999, sono adottati
  dagli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove
  ricorra, ovvero dalle imprese private di trasporto pubblico
  locale entro il termine perentorio del 30 settembre 1994 e
  sono approvati dalla regione entro 3 mesi dalla presentazione
  e, comunque, entro il termine perentorio del 31 dicembre
  1994.
      2.  Sulla base dei piani di cui al comma 1, lettera
  b),  il Ministro dei trasporti e della navigazione, di
  concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, e con il Ministro per la funzione pubblica applica,
  con appositi provvedimenti, ai lavoratori dipendenti del
  settore del trasporto pubblico locale eventualmente risultanti
  in esubero, previa verifica della situazione degli organici,
  gli istituti della collocazione in mobilità prevista dalla
  legge 23 luglio 1991, n. 223, e del prepensionamento.
      3.  Lo Stato concorre alla parziale copertura dei
  disavanzi di cui al comma 1, lettera  a),  e comma 2, con
  un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi
  annui.  Il contributo è attribuito alle regioni a statuto
  ordinario e agli enti locali inclusi nei rispettivi territori
  in proporzione all'ammontare dei disavanzi che, a tal fine,
  sono rideterminati secondo i criteri di cui al comma 4.
 
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      4.  Ai soli fini dell'attribuzione del contributo statale,
  i disavanzi di cui al comma 1, lettera  a),  risultanti
  dai conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente
  approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti e
  approvati ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del codice
  civile, sono rideterminati in conformità ai criteri adottati
  per l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n.
  18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli
  ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine
  rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati
  gestionali afferenti servizi diversi da quelli del trasporto
  pubblico locale.
    5.  Il contributo statale è attribuito dal Ministero dei
  trasporti e della navigazione alle regioni a statuto ordinario
  e agli enti locali interessati sulla base di apposita
  certificazione, a firma del presidente della giunta regionale,
  che ciascuna regione è tenuta a trasmettere al Ministero entro
  il termine perentorio del 31 dicembre 1994.  Decorso il
  predetto termine, il contributo statale di cui al comma 3
  viene ripartito tra i servizi delle sole regioni adempienti.
  La regione è comunque autorizzata a trasmettere entro il
  suddetto termine perentorio la certificazione relativa ai
  servizi di trasporto per i quali ha potuto procedere alla
  rideterminazione dei disavanzi.  Le modalità per la struttura,
  la redazione e la presentazione delle certificazioni sono
  stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della
  navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.
    6.  Il contributo statale di cui al comma 3 è erogato a
  condizione che:
        a)  il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui
  al comma 1, lettera  a)  risulti approvato dalla regione o
  dall'ente locale secondo le rispettive competenze.  In ogni
  caso, il contributo statale è sospeso qualora entro il 31
  dicembre 1997 non risultino riassorbiti i disavanzi
  1987/1993;
        b)  il piano di risanamento di cui al comma 1,
  lettera  b)  risulti approvato dalla regione;
        c)  i costi dell'esercizio 1994 risultino coperti
  per almeno il 30 per cento dai proventi del traffico o che,
  comunque, venga conseguito un miglioramento del rapporto tra i
  proventi e i costi pari ad almeno cinque punti percentuali
  rispetto a quello relativo al 1993.
    7.  Nei limiti e con i criteri stabiliti dai commi da 1 a 6,
  il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle
  regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura in
  tutto o in parte ai disavanzi di esercizio 1987/1993.
    8.  Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano anche
  per il contributo statale, entro i limiti e con i criteri ivi
  previsti, destinato alla ricapitalizzazione, pro-quota, delle
  aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni
  a cui partecipino gli enti locali.
    9.  In relazione all'andamento e all'esito delle azioni di
  cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, secondo le
  rispettive competenze, stipulano con le aziende di trasporto
  contratti di servizio che devono
 
                              Pag. 31
 
  prevedere specificamente l'assetto dei servizi, il
  corrispettivo che ad ogni effetto sostituisce il contributo di
  esercizio, le tariffe, gli obblighi di servizio pubblico, le
  risorse finanziarie e la possibilità di affidamento in
  subconcessione di servizi complementari.
      10.  Le risorse finanziarie occorrenti per il
  conseguimento delle finalità del comma 9 sono costituite dal
  complesso dei trasferimenti già previsti per il trasporto
  pubblico locale a carico dello Stato per l'anno 1994,
  incrementato per gli anni successivi in misura pari al tasso
  programmato di inflazione, nonché da quelle derivanti dalla
  promozione di società di capitali, dalla revisione tariffaria
  in armonia con i livelli europei, dall'alienazione dei cespiti
  patrimoniali.  I proventi del traffico non dovranno essere
  inferiori, con riferimento all'anno 1994, al 30 per cento dei
  costi di esercizio e, con riferimento all'esercizio 1995, al
  35 per cento.
      11.  Durante il periodo di attuazione del piano di cui al
  comma 1, lettera  b),  gli enti locali sono autorizzati ad
  assumere mutui a proprio carico per la copertura dei
  contributi annui decrescenti necessari a conseguire
  l'equilibrio di bilancio entro il 31 dicembre 1999, nonché ad
  alienare il patrimonio disponibile ai sensi dell'articolo 3
  del decretolegge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.
 
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