| (Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico
locale).
1. Al fine di assicurare l'urgente avvio del risanamento
e lo sviluppo del settore dei trasporti locali di competenza
regionale, le regioni e gli enti locali definiscono anche
mediante apposite conferenze di servizio, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, promosse dalle regioni:
a) piani finanziari per il riassorbimento dei
disavanzi di esercizio, complessivamente rilevati dal 1987 a
tutto il 31 dicembre 1993, che non hanno trovato copertura con
i contributi rivenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei
disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e
private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e
4- quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,
n. 32. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo
1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 è estesa
per gli anni 1992 e 1993. I mutui a copertura dei disavanzi
1987/1993 possono essere assunti anche se non sono stati
adottati i piani di risanamento previsti dalla normativa
vigente;
b) piani di risanamento per conseguire
l'equilibrio di bilancio delle aziende di trasporto mediante
princìpi di economicità ed efficienza. I piani sono
predisposti tenendo anche conto di quanto stabilito
dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1990, n. 403. I piani già adottati possono essere, ove
necessario, modificati, integrati o sostituiti. I piani, che
devono prevedere il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio
entro il termine massimo del 31 dicembre 1999, sono adottati
dagli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove
ricorra, ovvero dalle imprese private di trasporto pubblico
locale entro il termine perentorio del 30 settembre 1994 e
sono approvati dalla regione entro 3 mesi dalla presentazione
e, comunque, entro il termine perentorio del 31 dicembre
1994.
2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, lettera
b), il Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, e con il Ministro per la funzione pubblica applica,
con appositi provvedimenti, ai lavoratori dipendenti del
settore del trasporto pubblico locale eventualmente risultanti
in esubero, previa verifica della situazione degli organici,
gli istituti della collocazione in mobilità prevista dalla
legge 23 luglio 1991, n. 223, e del prepensionamento.
3. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei
disavanzi di cui al comma 1, lettera a), e comma 2, con
un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi
annui. Il contributo è attribuito alle regioni a statuto
ordinario e agli enti locali inclusi nei rispettivi territori
in proporzione all'ammontare dei disavanzi che, a tal fine,
sono rideterminati secondo i criteri di cui al comma 4.
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4. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo statale,
i disavanzi di cui al comma 1, lettera a), risultanti
dai conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente
approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti e
approvati ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del codice
civile, sono rideterminati in conformità ai criteri adottati
per l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n.
18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli
ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine
rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati
gestionali afferenti servizi diversi da quelli del trasporto
pubblico locale.
5. Il contributo statale è attribuito dal Ministero dei
trasporti e della navigazione alle regioni a statuto ordinario
e agli enti locali interessati sulla base di apposita
certificazione, a firma del presidente della giunta regionale,
che ciascuna regione è tenuta a trasmettere al Ministero entro
il termine perentorio del 31 dicembre 1994. Decorso il
predetto termine, il contributo statale di cui al comma 3
viene ripartito tra i servizi delle sole regioni adempienti.
La regione è comunque autorizzata a trasmettere entro il
suddetto termine perentorio la certificazione relativa ai
servizi di trasporto per i quali ha potuto procedere alla
rideterminazione dei disavanzi. Le modalità per la struttura,
la redazione e la presentazione delle certificazioni sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.
6. Il contributo statale di cui al comma 3 è erogato a
condizione che:
a) il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui
al comma 1, lettera a) risulti approvato dalla regione o
dall'ente locale secondo le rispettive competenze. In ogni
caso, il contributo statale è sospeso qualora entro il 31
dicembre 1997 non risultino riassorbiti i disavanzi
1987/1993;
b) il piano di risanamento di cui al comma 1,
lettera b) risulti approvato dalla regione;
c) i costi dell'esercizio 1994 risultino coperti
per almeno il 30 per cento dai proventi del traffico o che,
comunque, venga conseguito un miglioramento del rapporto tra i
proventi e i costi pari ad almeno cinque punti percentuali
rispetto a quello relativo al 1993.
7. Nei limiti e con i criteri stabiliti dai commi da 1 a 6,
il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle
regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura in
tutto o in parte ai disavanzi di esercizio 1987/1993.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano anche
per il contributo statale, entro i limiti e con i criteri ivi
previsti, destinato alla ricapitalizzazione, pro-quota, delle
aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni
a cui partecipino gli enti locali.
9. In relazione all'andamento e all'esito delle azioni di
cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, secondo le
rispettive competenze, stipulano con le aziende di trasporto
contratti di servizio che devono
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prevedere specificamente l'assetto dei servizi, il
corrispettivo che ad ogni effetto sostituisce il contributo di
esercizio, le tariffe, gli obblighi di servizio pubblico, le
risorse finanziarie e la possibilità di affidamento in
subconcessione di servizi complementari.
10. Le risorse finanziarie occorrenti per il
conseguimento delle finalità del comma 9 sono costituite dal
complesso dei trasferimenti già previsti per il trasporto
pubblico locale a carico dello Stato per l'anno 1994,
incrementato per gli anni successivi in misura pari al tasso
programmato di inflazione, nonché da quelle derivanti dalla
promozione di società di capitali, dalla revisione tariffaria
in armonia con i livelli europei, dall'alienazione dei cespiti
patrimoniali. I proventi del traffico non dovranno essere
inferiori, con riferimento all'anno 1994, al 30 per cento dei
costi di esercizio e, con riferimento all'esercizio 1995, al
35 per cento.
11. Durante il periodo di attuazione del piano di cui al
comma 1, lettera b), gli enti locali sono autorizzati ad
assumere mutui a proprio carico per la copertura dei
contributi annui decrescenti necessari a conseguire
l'equilibrio di bilancio entro il 31 dicembre 1999, nonché ad
alienare il patrimonio disponibile ai sensi dell'articolo 3
del decretolegge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.
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