| 1. I titolari delle concessioni minerarie sono tenuti,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a presentare apposita domanda al
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presidente della giunta regionale competente per territorio,
al fine della prosecuzione dei lavori già autorizzati.
2. Copia della domanda di cui al comma 1 deve essere
inviata al distretto minerario competente.
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