| (Sanatoria delle opere abusive destinate a prima
abitazione).
1. I proprietari di opere abusive eseguite o acquistate al
solo scopo di essere destinate a prima abitazione e ultimate
entro la data del 1^ maggio 1994, che vi risiedano alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono, a
richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in
sanatoria per le opere medesime nelle ipotesi di cui alle
lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31
della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Le domande di concessione o di autorizzazione in
sanatoria di cui al comma 1 devono essere presentate al comune
interessato entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Al procedimento di rilascio della concessione o della
autorizzazione in sanatoria ai sensi del comma 1, si applicano
le disposizioni di cui al Capo IV della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni.
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