| (Sospensione delle ordinanze di demolizione).
1. L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, non si applica alle opere abusive di cui
all'articolo 1 della presente legge.
2. In attesa delle determinazioni di competenza del sindaco
sulle domande inoltrate ai sensi dell'articolo 1, è sospesa la
esecuzione delle ordinanze di demolizione già emanate.
3. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane
sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti
amministrativi di sanatoria di cui alla presente legge.
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