| (Misure urgenti in materia di trasporti di competenza
statale).
1. Al fine di assicurare l'urgente avvio del risanamento
e lo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di
competenza statale esercitati in regime di concessione o in
gestione governativa, lo Stato, le regioni, gli enti locali e
le aziende interessate, nonché le Ferrovie dello Stato S.p.a.
per i trasporti di interesse locale, limitatamente alle azioni
di cui alla lettera b), definiscono mediante apposite
conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, promosse dal
Ministero dei trasporti e della navigazione:
a) piani finanziari per il riassorbimento dei
disavanzi di esercizio complessivamente rilevati a tutto il 31
dicembre 1993, e riconosciuti ammissibili secondo criteri che
saranno determinati con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro;
b) programmi per conseguire l'equilibrio di
bilancio delle aziende mediante princìpi di economicità ed
efficienza, anche in conformità alla direttiva 91/440/CEE del
Consiglio del 29 luglio 1991, ove applicabile, prevendendo
altresì il pensionamento anticipato o la messa in mobilità del
personale eccedentario.
2. Allo stesso fine di cui al comma 1, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con proprio decreto da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, adotta il
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piano di riorganizzazione dei servizi ferroviari in
concessione ed in gestione governativa, anche secondo quanto
previsto dalla direttiva CEE di cui al comma 1, lettera
b), fissando in particolare i criteri per la
trasformazione delle gestioni governative in società per
azioni, per la definizione del relativo patrimonio e per
l'organizzazione delle conseguenti partecipazioni azionarie.
Nel medesimo decreto saranno altresì determinati parametri per
la revisione degli organici del personale addetto ai servizi
ferroviari in concessione ed in gestione governativa ai fini
di verificarne l'eventuale eccedenza. Per le ferrovie
Appulo-Lucane il Ministero dei trasporti e della navigazione è
autorizzato a procedere allo scorporo dei servizi relativi
alla regione Basilicata.
3. Sulla base dei piani e dei programmi di cui al comma
1, le disposizioni previste nell'articolo 7, comma 2, si
applicano anche nei confronti dei lavoratori dipendenti da
aziende esercenti servizi ferroviari in concessione o in
gestione governativa.
4. Sulla base dei piani e dei programmi di cui al comma
1, da definire entro il 31 ottobre 1994, le aziende esercenti
servizi ferroviari in concessione e in gestione governativa
sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura
dei disavanzi di esercizio accertati al 31 dicembre 1993.
L'onere per capitale ed interessi derivante dai predetti mutui
è assunto a carico del bilancio dello Stato nel limite
complessivo di lire 240 miliardi annui. Le procedure e i
criteri per la stipula dei mutui previsti dal presente comma
sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.
5. In relazione all'andamento e all'esito delle azioni di
cui ai commi 1 e 2, lo Stato stipula con le aziende di
trasporto ad impianti fissi contratti di servizio, che
dovranno prevedere specificatamente l'assetto dei servizi il
corrispettivo che ad ogni effetto sostituisce il contributo di
esercizio, le tariffe, gli obblighi di servizio pubblico, le
risorse finanziarie e la possibilità di affidamento in
subconcessione di servizi complementari.
6. Le risorse finanziarie occorrenti per il conseguimento
delle finalità del comma 5, per la parte relativa al trasporto
pubblico ad impianti fissi di competenza statale, sono
costituite dal complesso dei trasferimenti già previsti per
tali aziende a carico dello Stato per l'anno 1994,
incrementato per gli anni successivi in misura pari al tasso
programmato di inflazione, nonché da quelle derivanti
attraverso la promozione di società di capitali, la revisione
tariffaria in armonia con i livelli europei, l'alienazione dei
cespiti patrimoniali. I proventi del traffico non dovranno
essere inferiori, con riferimento all'anno 1994, al 30 per
cento dei costi di esercizio e, con riferimento all'esercizio
1995, al 35 per cento dei costi stessi. Comunque, nel caso in
cui le aziende non conseguano con riferimento all'esercizio
1994 entro il limite predetto, un miglioramento del rapporto
tra proventi e costi pari ad almeno cinque punti percentuali
rispetto a quello relativo al 1993, le aziende medesime non
avranno titolo alle risorse finanziarie di cui al comma 4.
7. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procederà alla
individuazione delle operazioni tecnico-amministrative di
competenza del Ministero dei
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trasporti e della navigazione, alla definizione delle loro
modalità di svolgimento e delle relative tariffe, di cui alla
legge 1^ dicembre 1986, n. 870.
8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7,
comma 3 e del comma 4 del presente articolo, pari a lire 900
miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e
seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
parzialmente utilizzando l'accantonamento Ministero dei
trasporti e della navigazione.
9. Le somme a qualsiasi titolo recuperate in relazione al
decretolegge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21
marzo 1991, n. 97, previo versamento alle entrate del bilancio
dello Stato e conseguente riassegnazione con decreto del
Ministro del tesoro, affluiscono al capitolo 1652 dello stato
di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno 1994.
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