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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


510
DDL0033-0013
Progetto di legge Camera n. 33 - testo presentato - (DDL12-33)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.31 dello stampato)
...C33. TESTIPDL
...C33.
...Decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994 (*). Interventi urgenti a sostegno dell'economia.
Articolo 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC33 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Misure urgenti in materia di trasporti di competenza
                          statale).
      1.  Al fine di assicurare l'urgente avvio del risanamento
  e lo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di
  competenza statale esercitati in regime di concessione o in
  gestione governativa, lo Stato, le regioni, gli enti locali e
  le aziende interessate, nonché le Ferrovie dello Stato S.p.a.
  per i trasporti di interesse locale, limitatamente alle azioni
  di cui alla lettera  b),  definiscono mediante apposite
  conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14 della legge 7
  agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, promosse dal
  Ministero dei trasporti e della navigazione:
        a)  piani finanziari per il riassorbimento dei
  disavanzi di esercizio complessivamente rilevati a tutto il 31
  dicembre 1993, e riconosciuti ammissibili secondo criteri che
  saranno determinati con decreto del Ministro dei trasporti e
  della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro;
        b)  programmi per conseguire l'equilibrio di
  bilancio delle aziende mediante princìpi di economicità ed
  efficienza, anche in conformità alla direttiva 91/440/CEE del
  Consiglio del 29 luglio 1991, ove applicabile, prevendendo
  altresì il pensionamento anticipato o la messa in mobilità del
  personale eccedentario.
      2.  Allo stesso fine di cui al comma 1, il Ministro dei
  trasporti e della navigazione, con proprio decreto da emanarsi
  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto, adotta il
 
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  piano di riorganizzazione dei servizi ferroviari in
  concessione ed in gestione governativa, anche secondo quanto
  previsto dalla direttiva CEE di cui al comma 1, lettera
  b),  fissando in particolare i criteri per la
  trasformazione delle gestioni governative in società per
  azioni, per la definizione del relativo patrimonio e per
  l'organizzazione delle conseguenti partecipazioni azionarie.
  Nel medesimo decreto saranno altresì determinati parametri per
  la revisione degli organici del personale addetto ai servizi
  ferroviari in concessione ed in gestione governativa ai fini
  di verificarne l'eventuale eccedenza.  Per le ferrovie
  Appulo-Lucane il Ministero dei trasporti e della navigazione è
  autorizzato a procedere allo scorporo dei servizi relativi
  alla regione Basilicata.
      3.  Sulla base dei piani e dei programmi di cui al comma
  1, le disposizioni previste nell'articolo 7, comma 2, si
  applicano anche nei confronti dei lavoratori dipendenti da
  aziende esercenti servizi ferroviari in concessione o in
  gestione governativa.
      4.  Sulla base dei piani e dei programmi di cui al comma
  1, da definire entro il 31 ottobre 1994, le aziende esercenti
  servizi ferroviari in concessione e in gestione governativa
  sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura
  dei disavanzi di esercizio accertati al 31 dicembre 1993.
  L'onere per capitale ed interessi derivante dai predetti mutui
  è assunto a carico del bilancio dello Stato nel limite
  complessivo di lire 240 miliardi annui.  Le procedure e i
  criteri per la stipula dei mutui previsti dal presente comma
  sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.
      5.  In relazione all'andamento e all'esito delle azioni di
  cui ai commi 1 e 2, lo Stato stipula con le aziende di
  trasporto ad impianti fissi contratti di servizio, che
  dovranno prevedere specificatamente l'assetto dei servizi il
  corrispettivo che ad ogni effetto sostituisce il contributo di
  esercizio, le tariffe, gli obblighi di servizio pubblico, le
  risorse finanziarie e la possibilità di affidamento in
  subconcessione di servizi complementari.
      6.  Le risorse finanziarie occorrenti per il conseguimento
  delle finalità del comma 5, per la parte relativa al trasporto
  pubblico ad impianti fissi di competenza statale, sono
  costituite dal complesso dei trasferimenti già previsti per
  tali aziende a carico dello Stato per l'anno 1994,
  incrementato per gli anni successivi in misura pari al tasso
  programmato di inflazione, nonché da quelle derivanti
  attraverso la promozione di società di capitali, la revisione
  tariffaria in armonia con i livelli europei, l'alienazione dei
  cespiti patrimoniali.  I proventi del traffico non dovranno
  essere inferiori, con riferimento all'anno 1994, al 30 per
  cento dei costi di esercizio e, con riferimento all'esercizio
  1995, al 35 per cento dei costi stessi.  Comunque, nel caso in
  cui le aziende non conseguano con riferimento all'esercizio
  1994 entro il limite predetto, un miglioramento del rapporto
  tra proventi e costi pari ad almeno cinque punti percentuali
  rispetto a quello relativo al 1993, le aziende medesime non
  avranno titolo alle risorse finanziarie di cui al comma 4.
      7.  Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17
  della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procederà alla
  individuazione delle operazioni tecnico-amministrative di
  competenza del Ministero dei
 
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  trasporti e della navigazione, alla definizione delle loro
  modalità di svolgimento e delle relative tariffe, di cui alla
  legge 1^ dicembre 1986, n. 870.
      8.  All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7,
  comma 3 e del comma 4 del presente articolo, pari a lire 900
  miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante
  corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e
  seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
  triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
  parzialmente utilizzando l'accantonamento Ministero dei
  trasporti e della navigazione.
      9.  Le somme a qualsiasi titolo recuperate in relazione al
  decretolegge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21
  marzo 1991, n. 97, previo versamento alle entrate del bilancio
  dello Stato e conseguente riassegnazione con decreto del
  Ministro del tesoro, affluiscono al capitolo 1652 dello stato
  di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
  per l'anno 1994.
 
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