| (Silenzio-accoglimento).
1. Alla scadenza del termine di ventiquattro mesi di cui
all'articolo 3, comma 2, eventualmente integrato
dall'ulteriore termine di centottanta giorni per le opere
ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, le
domande si intendono accolte qualora il sindaco competente per
territorio non abbia adottato alcun provvedimento.
2. Restano escluse dal beneficio di cui al comma 1 le
domande relative ad opere realizzate in aree soggette a
vincolo di inedificabilità assoluta, nonché quelle relative ad
opere contrastanti con prevalenti interessi pubblici.
| |