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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5103
DDL0409-0002
Progetto di legge Camera n. 409 - testo presentato - (DDL12-409)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C409. TESTIPDL
...C409.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC409 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Gli interventi legislativi
  attuati in campo fiscale negli ultimi anni, con i quali sono
  stati introdotti nuovi obblighi - molto spesso di natura
  puramente formale - a carico dei contribuenti, hanno avuto
  pesanti ricadute sul consenso dei cittadini nei confronti di
  un sistema fiscale avvertito sempre più come vessatorio.
    La creazione di un sistema fiscale di massa, fondato
  sull'adempimento spontaneo, ha ormai determinato una sorta di
  repulsione, fra tutte le categorie di contribuenti, nei
  confronti di scadenze ed adempimenti fiscali.  Il cittadino si
  vede, infatti, costretto ad adempiere ai propri obblighi in
  assenza di informazioni chiare ed adeguate al proprio livello
  di istruzione.  A fronte di tali difficoltà fu presentato alla
  Camera, nella scorsa legislatura, il disegno
  di legge n. 2046 proposto dal Ministro delle finanze, recante
  idonee misure di semplificazione degli adempimenti formali, a
  fronte della mancanza di iniziative concrete volte ad
  assistere il contribuente.  Tutto ciò è stato ed è fonte di una
  reciproca diffidenza tra fisco e cittadini.  Ne consegue che il
  pieno successo degli interventi di riforma del sistema fiscale
  che si dovranno certamente realizzare nel medio periodo
  dipenderà, in larga misura, anche dalla capacità che sapranno
  mostrare le istituzioni, nel loro complesso, di recuperare il
  necessario consenso dei contribuenti.
    Appare dunque indispensabile l'adozione, nel breve periodo,
  di una serie di misure tese innanzitutto ad instaurare anche
  un nuovo modello di relazioni tra fisco e contribuenti,
  fondato su princìpi di
 
                               Pag. 2
 
  democraticità e conoscibilità effettiva delle regole che
  sottendono al rapporto tributario.
    In tale ottica si propone, pertanto, la realizzazione anche
  in Italia di una "Carta dei diritti del contribuente" con cui
  prevedere la salvaguardia e la tutela effettiva di una serie
  di diritti fondamentali e che dovrebbe assumere le
  caratteristiche di una sorta di "statuto del contribuente",
  vincolante non solo per i contribuenti e l'amministrazione, ma
  anche per il legislatore.
    Entrando nel merito della proposta di legge, si ritiene che
  occorrerebbe prevedere, accanto ad una serie di princìpi
  generali (capo I) sulla produzione legislativa, anche una
  serie di garanzie specifiche per i contribuenti (capo II).
  1.  Princìpi generali.
    Le norme contenute nel capo I attengono alla produzione
  legislativa.
    E' noto infatti che, allo stato attuale, le norme fiscali
  hanno raggiunto un livello di complessità tale da risultare di
  difficile interpretazione anche per gli esperti della materia.
  Tutto ciò è stato determinato non solo dal gran numero di
  interventi legislativi, ma anche e soprattutto dal sovrapporsi
  degli stessi nel tempo.  Appare quindi indispensabile fissare
  subito delle regole cui dovrà attenersi il legislatore per
  consentire al contribuente di adempiere ai suoi obblighi
  avendo un quadro di riferimento stabile.
    Viene pertanto precisato (articolo 1) che le norme
  contenute nella Carta dei diritti del contribuente
  costituiscono princìpi generali in materia tributaria e che le
  stesse non possono essere abrogate o modificate da leggi
  posteriori, se non per dichiarazione espressa del
  legislatore.
    Le disposizioni contenute nell'articolo 2 sono
  evidentemente dettate dall'esigenza di rendere più trasparenti
  le norme tributarie, troppo spesso incomprensibili a causa dei
  rinvii mediante date e numeri a leggi precedenti o, ciò che è
  peggio, non facilmente identificabili, poiché inserite in
  provvedimenti che non hanno natura tributaria.
    La certezza del diritto viene poi perseguita stabilendo
  (articolo 3) che le disposizioni tributarie non possono avere
  effetto retroattivo, ad eccezione delle disposizioni
  interpretative che, tuttavia, devono essere qualificate come
  tali.  Appare inoltre corretto stabilire che le disposizioni
  tributarie non si applicano ai rapporti pendenti al momento
  della loro entrata in vigore, fatto salvo il caso delle
  disposizioni più favorevoli al contribuente.
    Gli articoli 4 e 5 fissano, invece, i criteri per
  l'utilizzo della legge ordinaria e del decreto-legge in
  materia tributaria e per la loro entrata in vigore.  Occorre,
  infatti, ribadire che il ricorso allo strumento del
  decreto-legge deve essere limitato ai casi di necessità ed
  urgenza, come del resto previsto dalla Costituzione.  Può
  pertanto considerarsi legittimo l'utilizzo del decreto-legge
  in materia tributaria esclusivamente al fine di apportare
  modifiche "non strutturali" a tributi esistenti (come nel caso
  in cui debbano essere modificate le aliquote di un tributo).
  Qualora, invece, oggetto delle norme tributarie sia
  l'istituzione di nuovi tributi o la modifica "strutturale" di
  tributi esistenti, è necessario prevedere l'utilizzo della
  legge ordinaria che non può entrare in vigore prima di
  sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella
  Gazzetta Ufficiale.
    Nel caso poi di modifiche strutturali di tributi periodici
  viene disposta l'entrata in vigore delle relative norme non
  anteriormente al primo periodo d'imposta successivo alla data
  di pubblicazione della legge nella  Gazzetta Ufficiale.
  Fin troppe volte, infatti, negli ultimi anni, sono state
  apportate modifiche ad importanti tributi nel corso del
  periodo di imposta o, ciò che è peggio, a pochi giorni di
  distanza dal termine per la presentazione della relativa
  dichiarazione.
  2.  Garanzie per i contribuenti.
    Le norme contenute nel capo II individuano una serie di
  garanzie specifiche per il contribuente.
 
                               Pag. 3
 
    L'articolo 6 contiene innanzitutto un richiamo alle
  disposizioni recate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla
  trasparenza amministrativa, con esclusione del capo III, in
  quanto non applicabile ai procedimenti tributari.
    Appare invece opportuno prevedere disposizioni specifiche
  che regolino il diritto del contribuente ad essere informato,
  assistito ed ascoltato.  Tutti i contribuenti devono infatti
  veder riconosciuto il diritto concreto ad essere informati,
  correttamente e per tempo, sul funzionamento del sistema
  fiscale e, in particolare, sul sistema di determinazione e di
  liquidazione delle imposte dovute.  A tal fine si prevede
  all'articolo 8 che l'amministrazione finanziaria provveda non
  solo ad emanare tempestivamente i regolamenti e le circolari e
  a pubblicare tempestivamente le risoluzioni, ma anche ad
  istituire appositi sportelli, collocati presso gli uffici
  finanziari, che garantiscano un rapido ed efficiente servizio
  d'informazione.  Affinché tale servizio possa costituire in
  concreto un valido supporto per il contribuente, si ritiene
  opportuno stabilire altresì che gli sportelli funzionino
  stabilmente nel corso dell'anno ed in orari facilmente
  accessibili al pubblico.
    A tale servizio d'informazione, che potrebbe considerarsi
  ordinario, deve aggiungersene uno straordinario in occasione
  della presentazione di importanti dichiarazioni fiscali (ad
  esempio dichiarazione dei redditi), da attuare mediante
  l'ampia diffusione dei modelli di dichiarazione e delle
  relative istruzioni e l'utilizzazione mirata dei mezzi di
  comunicazione giudicati più idonei.  I contribuenti devono
  inoltre essere informati delle conseguenze fiscali che possono
  derivare dalle loro azioni anche se non esiste, concretamente,
  la completa certezza.  E' pertanto necessario introdurre a
  pieno titolo nel nostro sistema fiscale, il "diritto di
  interpello", previsto finora soltanto in casi limitati (quelli
  previsti dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n.
  413).
    Si prevede quindi, all'articolo 8, il diritto del
  contribuente d'interpellare per iscritto l'amministrazione
  finanziaria sia in ordine a problematiche di carattere
  generale (come l'interpretazione di norme fiscali) sia in
  ordine a problematiche specifiche e si fa ricorso al principio
  del silenzio-assenso.  D'altra parte, il termine fissato per la
  risposta (sessanta giorni) appare congruo per
  l'amministrazione finanziaria e per il contribuente: un
  termine più ampio determinerebbe l'incertezza del contribuente
  che, se si trattasse ad esempio di un operatore economico,
  potrebbe addirittura rinunciare ad effettuare determinate
  operazioni senz'altro valide sotto il profilo economico.
    Un altro aspetto del rapporto fiscocontribuenti rispetto al
  quale occorre ristabilire il giusto equilibrio è quello
  finanziario.  Le difficoltà finanziarie dello Stato hanno
  spinto sempre più ad anticipare i versamenti delle imposte
  (anche a causa dei meccanismi di acconto) ed a posticipare i
  rimborsi (i cui tempi sono ulteriormente allungati dalle note
  disfunzioni dell'amministrazione), con grave danno per i
  contribuenti e per l'immagine del fisco italiano all'interno
  della Comunità europea.
    L'articolo 9 riconosce pertanto il diritto del contribuente
  a vedere notevolmente abbreviati i tempi di rimborso delle
  imposte ed a compensare fra loro tutte le posizioni creditorie
  e debitorie.
    Anche l'articolo 11, nello stabilire il principio della non
  esecutorietà dei provvedimenti di riscossione coattiva fino
  alla definizione del rapporto tributario, mira a ristabilire
  il giusto equilibrio di posizioni tra i soggetti del rapporto
  stesso.
    Da ultimo, la presente proposta di legge contiene una
  novità di rilievo in materia di sanzioni, stabilendo che le
  stesse devono essere rapportate alla gravità dei fatti e
  soprattutto all'entità del danno subìto dall'Erario; dovrebbe
  così venir meno tutta una serie di sanzioni legate ad errori
  od omissioni puramente formali, a fronte delle quali non vi è
  stata alcuna riduzione del  quantum  di imposta dovuta.
  Analogamente, si propone l'applicazione di sanzioni penali nel
  solo caso in cui il contribuente abbia tenuto un comportamento
  fraudolento.
 
                               Pag. 4
 
    La conclusione anticipata della XI legislatura ha impedito
  l'approvazione del testo unificato del ricordato disegno di
  legge A.C. n. 2046 e delle abbinate proposte di legge, giunto
  all'esame dell'Aula dopo un lungo e approfondito esame da
  parte della VI Commissione finanze della Camera.
    Il testo delinea un nuovo e semplificato rapporto tra Fisco
  e contribuente a partire proprio dalla espressa fissazione dei
  diritti
  del contribuente nello statuto.  Si tratta di un fatto di
  assoluto rilievo che consentirebbe di allineare il nostro
  Paese alle più avanzate esperienze delle altre democrazie
  occidentali, che hanno deciso di enunciare i princìpi adottati
  a tutela dei contribuenti in una "Carta del contribuente" in
  modo da informare i cittadini dei propri diritti fondamentali
  e riaffermare nel contempo l'impegno dello Stato a
  tutelarli.
 
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