| (Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo
pubblico).
1. Al fine di consentire il risanamento ed un più
proficuo processo di privatizzazione delle società del gruppo
Finmare, previa approvazione da parte dei Ministri dei
trasporti e della navigazione e del tesoro di un apposito
piano di riordino presentato dalla Finmare, sono autorizzati
interventi del Ministero del tesoro per consentire processi di
ricapitalizzazione per le imprese operanti nel settore dei
trasporti marittimi su linee merci internazionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro del
tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994,
corrispondenti alle rate di ammortamento di mutui
unitariamente contratti per l'acquisizione delle risorse
occorrenti e che sono corrisposte direttamente agli istituti
bancari mutuanti. Per tale scopo sono autorizzati limiti di
impegno decennali di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni
1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
3. Al fine di assicurare alle imprese operanti nel
settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali
la continuità nella corresponsione dei contributi anche per
gli anni 1994-1996, fermo restando il complessivo arco
quinquennale del periodo concessivo degli stessi, è
autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per il 1994, lire 12
miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si
provvede, quanto a lire 13 miliardi per il 1994, lire 12
miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per il 1994,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei
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trasporti e della navigazione; quanto a lire 30 miliardi, per
il 1994, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità
esistenti alla data del 31 dicembre 1993, nel capitolo 3061
dello stato di previsione del soppresso Ministero della marina
mercantile, che sono a tal fine mantenute nel conto dei
residui per essere versate all'entrata del bilancio dello
Stato ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
4. I contributi di cui alla legge 5 dicembre 1986, n.
856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n.
296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, possono
essere corrisposti anche in rate mensili posticipate. Detti
contributi, a decorrere dal 1991, sono da determinare con
riferimento ai servizi svolti, e quindi a prescindere da mezzi
e strumenti impiegati, nonché dal raggiungimento
dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio
d'intervento, trattandosi di servizi ancora indispensabili per
l'economia nazionale. Gli acconti di sovvenzione per gli anni
dal 1988 al 1991, concessi alle società di cui all'articolo 11
della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono da considerare quale
sovvenzione definitiva per gli stessi anni. Eventuali
modifiche, in corso d'anno, all'assetto dei servizi indicati
nei programmi quinquennali previsti dal decreto-legge 4 marzo
1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
maggio 1989, n. 160, hanno effetto dalla data indicata nel
relativo decreto.
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