| (Diritto all'informazione e all'assistenza).
1. Tutti i cittadini hanno diritto di conoscere e di
consultare presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria
i testi aggiornati delle norme vigenti in materia tributaria e
delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle
circolari ministeriali.
2. L'Amministrazione finanziaria deve provvedere ad emanare
tempestivamente i regolamenti, nonché le circolari, e deve
pubblicare tempestivamente ogni atto che riguardi le funzioni
ed i procedimenti dell'Amministrazione stessa.
3. L'Amministrazione finanziaria cura l'istituzione di
appositi sportelli, collocati presso gli uffici finanziari,
che garantiscano stabilmente, nel corso dell'anno ed in orari
facilmente accessibili al pubblico, un rapido ed efficiente
servizio di informazione.
4. In occasione della presentazione di importanti
dichiarazioni fiscali da parte della generalità dei
contribuenti e con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei
relativi termini, l'Amministrazione finanziaria:
a) provvede alla pubblicazione ed all'ampia
diffusione dei modelli di dichiarazione e delle relative
istruzioni, evidenziando nelle stesse le modifiche
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intervenute rispetto ai modelli utilizzati per la precedente
dichiarazione;
b) adotta tutti i provvedimenti necessari per
informare, attraverso i mezzi di comunicazione, la generalità
dei contribuenti circa le modalità di applicazione e di
calcolo del tributo dovuto, orientando altresì l'informazione
alle diverse esigenze delle varie categorie di
contribuenti.
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