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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5118
DDL0410-0002
Progetto di legge Camera n. 410 - testo presentato - (DDL12-410)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C410. TESTIPDL
...C410.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC410 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
  intende porre mano all'attuale normativa in materia di igiene
  e di pubblica sicurezza per le strutture ricettive,
  aggiornando una legislazione obsoleta, che sembra in alcuni
  casi prescindere dalle specifiche esigenze di
  commercializzazione del nostro patrimonio ricettivo, in altri
  casi appare semplicemente assai antiquata, per essere stata
  emanata in periodi nei quali l'attuale sviluppo del turismo
  non poteva neppure essere immaginato.
    La diversificazione della domanda e la sua caratteristica
  di massa non consente più di sottoporre gli operatori del
  settore ricettivo a vincoli di carattere burocratico ed
  amministrativo che appesantiscono enormemente i costi di
  costruzione, di ristrutturazione e di gestione delle nostre
  strutture ricettive, con i noti effetti negativi sui prezzi
  delle camere.
    L'articolo 1 della proposta di legge sostituisce l'articolo
  4 del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi,
  approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102,
  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30
  dicembre 1970, n. 1437, che fissa la cubatura minima, per gli
  alberghi e le pensioni, delle camere ad un letto in metri cubi
  24 e delle camere a due letti in metri cubi 42, al netto di
  ogni altro ambiente accessorio.
    La superficie minima è invece fissata rispettivamente in
  metri quadrati 8 e metri quadrati 14, indipendentemente dalla
  categoria di appartenenza dell'esercizio.
    Successivamente il Ministro della sanità, in data 5 luglio
  1975, è intervenuto con proprio decreto, fissando le altezze
  minime dei locali in metri lineari 2,70, riducibili ad una
  misura inferiore per corridoi, disimpegni, bagni e
  ripostigli.
 
                               Pag. 2
 
    L'attuale normativa risulta iniqua ed obsoleta in quanto ha
  frenato la realizzazione di strutture alberghiere moderne e
  standardizzate in grado di fornire servizi qualitativamente
  elevati a prezzi competitivi ed ora sta per mettere in
  ginocchio numerose piccole e medie imprese che non sono in
  grado di adeguarsi e rischiano di vedersi attribuire una
  classificazione inferiore o di non essere riclassificate.
    Se si applicasse la normativa vigente sarebbe scontata la
  chiusura di molti esercizi alberghieri delle classi
  inferiori.
    Inoltre mantenere le attuali superfici minime comporta
  oneri di costruzione e di gestione tali da rendere una nostra
  camera di albergo tra le più costose nel mondo.  Infatti nel
  nostro Paese si pretendono spazi doppi a parità di persone
  alloggiate rispetto agli altri Paesi europei.
    Se l'intenzione del legislatore nell'aumentare la cubatura
  delle camere d'albergo era quella di assicurare adeguate
  condizioni di salubrità dell'aria è necessario rilevare che
  grandissima parte delle strutture alberghiere si è nel
  frattempo dotata di apparecchiature per il condizionamento e
  per la climatizzazione dell'aria e quindi il decreto del
  Presidente della Repubblica n. 1437 del 1970 appare superato,
  anche su questo versante.
    La normativa francese, che viene qui ampiamente ripresa,
  distingue opportunamente tra le diverse categorie alberghiere,
  sulla base del principio, accolto in ambito internazionale,
  che chi desidera spendere meno accetta di essere alloggiato in
  una camera di dimensioni minori, che può tuttavia essere
  ugualmente dotata di ogni genere di  comfort.
    Il raffronto proposto dalla tabella allegata alla presente
  relazione tra la normativa francese e quella italiana ci pare
  in questo senso significativo.  Dalla lettura della tabella si
  può facilmente desumere come ad essere penalizzate
  maggiormente siano le categorie inferiori, alle quali si
  chiedono, a parità di persone alloggiate, spazi doppi rispetto
  alle corrispondenti categorie francesi.
    L'articolo 2 affronta l'annoso problema della normativa di
  pubblica sicurezza applicata alle strutture ricettive,
  sostituendo l'articolo 109 del testo unico approvato con regio
  decreto 18 giugno 1931, n. 773.  In sostanza viene recepita la
  normativa introdotta con la legge 30 settembre 1993, n. 338,
  che ha ratificato e reso esecutivo il protocollo di adesione
  del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen
  del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione
  economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e
  della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale
  dei controlli alle frontiere comuni.  Tale normativa ha
  modificato il citato articolo 109 del regio decreto 18 giugno
  1931, n. 773, aggiungendo nuovi obblighi di carattere
  burocratico-amministrativo a carico degli albergatori italiani
  che già si trovano a supplire, con l'obbligo della tenuta di
  un registro delle presenze e della comunicazione giornaliera
  degli arrivi, a un compito che appartiene con tutta evidenza
  allo Stato tramite gli organi di pubblica sicurezza.
    Accogliendo la normativa derivante dall'accordo di
  Schengen, senza rivedere l'articolo 109 del testo unico
  approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, vengono
  ulteriormente appesantiti gli attuali oneri burocratici a
  carico degli operatori del settore, con l'obbligo della
  consegna di una scheda agli alloggiati i quali sono tenuti a
  compilarla e firmarla e che deve poi essere integrata
  dall'albergatore con gli estremi di un documento di
  identità.
    L'introduzione di questa nuova normativa comporta, a nostro
  avviso, la necessaria eliminazione dell'obbligo di tenuta del
  registro di pubblica sicurezza e della comunicazione degli
  arrivi giornalieri, come del resto avviene nella maggioranza
  dei Paesi europei.
    Con l'articolo 2 viene anche istituito un registro ai fini
  statistici, che comporta la registrazione, da parte
  dell'operatore, della provenienza degli alloggiati e del
  numero delle presenze e l'invio dei dati, entro la fine di
  ogni mese, all'autorità competente, anche utilizzando
  tecnologie telematiche.
 
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