| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
intende porre mano all'attuale normativa in materia di igiene
e di pubblica sicurezza per le strutture ricettive,
aggiornando una legislazione obsoleta, che sembra in alcuni
casi prescindere dalle specifiche esigenze di
commercializzazione del nostro patrimonio ricettivo, in altri
casi appare semplicemente assai antiquata, per essere stata
emanata in periodi nei quali l'attuale sviluppo del turismo
non poteva neppure essere immaginato.
La diversificazione della domanda e la sua caratteristica
di massa non consente più di sottoporre gli operatori del
settore ricettivo a vincoli di carattere burocratico ed
amministrativo che appesantiscono enormemente i costi di
costruzione, di ristrutturazione e di gestione delle nostre
strutture ricettive, con i noti effetti negativi sui prezzi
delle camere.
L'articolo 1 della proposta di legge sostituisce l'articolo
4 del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi,
approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102,
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1970, n. 1437, che fissa la cubatura minima, per gli
alberghi e le pensioni, delle camere ad un letto in metri cubi
24 e delle camere a due letti in metri cubi 42, al netto di
ogni altro ambiente accessorio.
La superficie minima è invece fissata rispettivamente in
metri quadrati 8 e metri quadrati 14, indipendentemente dalla
categoria di appartenenza dell'esercizio.
Successivamente il Ministro della sanità, in data 5 luglio
1975, è intervenuto con proprio decreto, fissando le altezze
minime dei locali in metri lineari 2,70, riducibili ad una
misura inferiore per corridoi, disimpegni, bagni e
ripostigli.
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L'attuale normativa risulta iniqua ed obsoleta in quanto ha
frenato la realizzazione di strutture alberghiere moderne e
standardizzate in grado di fornire servizi qualitativamente
elevati a prezzi competitivi ed ora sta per mettere in
ginocchio numerose piccole e medie imprese che non sono in
grado di adeguarsi e rischiano di vedersi attribuire una
classificazione inferiore o di non essere riclassificate.
Se si applicasse la normativa vigente sarebbe scontata la
chiusura di molti esercizi alberghieri delle classi
inferiori.
Inoltre mantenere le attuali superfici minime comporta
oneri di costruzione e di gestione tali da rendere una nostra
camera di albergo tra le più costose nel mondo. Infatti nel
nostro Paese si pretendono spazi doppi a parità di persone
alloggiate rispetto agli altri Paesi europei.
Se l'intenzione del legislatore nell'aumentare la cubatura
delle camere d'albergo era quella di assicurare adeguate
condizioni di salubrità dell'aria è necessario rilevare che
grandissima parte delle strutture alberghiere si è nel
frattempo dotata di apparecchiature per il condizionamento e
per la climatizzazione dell'aria e quindi il decreto del
Presidente della Repubblica n. 1437 del 1970 appare superato,
anche su questo versante.
La normativa francese, che viene qui ampiamente ripresa,
distingue opportunamente tra le diverse categorie alberghiere,
sulla base del principio, accolto in ambito internazionale,
che chi desidera spendere meno accetta di essere alloggiato in
una camera di dimensioni minori, che può tuttavia essere
ugualmente dotata di ogni genere di comfort.
Il raffronto proposto dalla tabella allegata alla presente
relazione tra la normativa francese e quella italiana ci pare
in questo senso significativo. Dalla lettura della tabella si
può facilmente desumere come ad essere penalizzate
maggiormente siano le categorie inferiori, alle quali si
chiedono, a parità di persone alloggiate, spazi doppi rispetto
alle corrispondenti categorie francesi.
L'articolo 2 affronta l'annoso problema della normativa di
pubblica sicurezza applicata alle strutture ricettive,
sostituendo l'articolo 109 del testo unico approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773. In sostanza viene recepita la
normativa introdotta con la legge 30 settembre 1993, n. 338,
che ha ratificato e reso esecutivo il protocollo di adesione
del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen
del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione
economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e
della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale
dei controlli alle frontiere comuni. Tale normativa ha
modificato il citato articolo 109 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, aggiungendo nuovi obblighi di carattere
burocratico-amministrativo a carico degli albergatori italiani
che già si trovano a supplire, con l'obbligo della tenuta di
un registro delle presenze e della comunicazione giornaliera
degli arrivi, a un compito che appartiene con tutta evidenza
allo Stato tramite gli organi di pubblica sicurezza.
Accogliendo la normativa derivante dall'accordo di
Schengen, senza rivedere l'articolo 109 del testo unico
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, vengono
ulteriormente appesantiti gli attuali oneri burocratici a
carico degli operatori del settore, con l'obbligo della
consegna di una scheda agli alloggiati i quali sono tenuti a
compilarla e firmarla e che deve poi essere integrata
dall'albergatore con gli estremi di un documento di
identità.
L'introduzione di questa nuova normativa comporta, a nostro
avviso, la necessaria eliminazione dell'obbligo di tenuta del
registro di pubblica sicurezza e della comunicazione degli
arrivi giornalieri, come del resto avviene nella maggioranza
dei Paesi europei.
Con l'articolo 2 viene anche istituito un registro ai fini
statistici, che comporta la registrazione, da parte
dell'operatore, della provenienza degli alloggiati e del
numero delle presenze e l'invio dei dati, entro la fine di
ogni mese, all'autorità competente, anche utilizzando
tecnologie telematiche.
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