| (Norme in materia di finanza e di patrimonio
pubblico).
1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31
ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, è
sostituito dai seguenti:
"3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a
negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma
3- quater, aperture di credito a fronte di deliberazioni
di alienazione di beni di loro proprietà. Le deliberazioni
devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli
utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti
assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella
contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale
dello Stato e sono immediatamente ed integralmente
utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai
commi precedenti, nonché per spese di manutenzione
straordinaria o per altre spese in conto capitale
incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli
utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede
comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.
3- bis. I debiti degli enti locali per utilizzi
delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti
anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di
delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i
criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia
diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo
utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al
comma 3 non siano state realizzate.
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3- ter. I debiti degli enti locali per utilizzi
delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di
alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di
successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.
3- quater. Con decreto del Ministro del tesoro,
sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e
l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli
istituti di credito con i quali gli enti locali sono
autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma
3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità,
intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive
le decisioni operative degli enti stessi".
2. Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma
3- quater dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
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