| (Nuove norme in materia di igiene
per le strutture turistico-ricettive).
1. L'articolo 4 del regolamento per le migliorie igieniche
negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n.
1102, come modificato dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Nelle strutture turisticoricettive la
cubatura minima delle camere è calcolata tenendo conto del
numero dei letti e della categoria di appartenenza. La
superficie minima, servizi esclusi, è fissata nei limiti della
tabella allegata al presente regolamento. L'altezza utile
interna è quella stabilita dall'articolo 1 del decreto del
Ministro della sanità del 5 luglio 1975, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975".
2. Al regolamento per le migliorie igieniche negli
alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102,
e successive modificazioni, è annessa la tabella di cui
all'allegato A alla presente legge.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni adeguano la propria
legislazione in materia di classificazione alberghiera alle
disposizioni di cui al comma 1. Le strutture
turistico-ricettive sono riclassificate successivamente alla
revisione della predetta normativa.
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