Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5121
DDL0410-0005
Progetto di legge Camera n. 410 - testo presentato - (DDL12-410)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C410. TESTIPDL
...C410.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC410 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Nuove norme in materia di pubblica si-
  curezza per le strutture turistico-ricettive).
    1.  L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica
  sicurezza, approvato con
 
                               Pag. 5
 
  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato
  dall'articolo 16 della legge 30 settembre 1993, n. 388, è
  sostituito dal seguente:
    "Art. 109. - 1.  I gestori di esercizi alberghieri ed
  extralberghieri o di altre imprese e attività ricettive hanno
  l'obbligo di far compilare e firmare personalmente dai clienti
  alloggiati una scheda conforme al modello approvato con
  decreto del Ministro dell'interno.  Detta scheda deve essere
  integrata a cura dei gestori medesimi, con gli estremi di un
  documento d'identità del cliente alloggiato.
    2.  Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati, la
  compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda può
  essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro e per i
  figli minorenni e dal capogruppo anche per gli altri
  componenti del gruppo".
    2.  I gestori di esercizi alberghieri ed extralberghieri o
  di altre imprese e attività ricettive hanno l'obbligo di
  tenere, ai fini statistici, un registro nel quale sono
  indicati il numero e il luogo di provenienza delle persone
  alloggiate.  La trasmissione dei relativi dati alle autorità
  competententi è effettuata entro la fine di ogni mese anche
  tramite l'utilizzo di tecnologie telematiche.
    3.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, il Presidente del Consiglio dei
  ministri, sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
  le regioni, provvede con proprio decreto ad approvare il
  modello di registro di cui al comma 2 e a dettare norme
  attuative finalizzate a regolamentare la trasmissione dei dati
  di cui al medesimo comma 2.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-410 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0410 TOTPAG=0006 TOTDOC=0006 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= FPD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=029 PAGFIN=0005 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=041000 00 FASCIDC=12DDL0410 SORTNAV=0041000 000 00000 ZZDDLC410 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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