| (Nuove norme in materia di pubblica si-
curezza per le strutture turistico-ricettive).
1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con
Pag. 5
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato
dall'articolo 16 della legge 30 settembre 1993, n. 388, è
sostituito dal seguente:
"Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri ed
extralberghieri o di altre imprese e attività ricettive hanno
l'obbligo di far compilare e firmare personalmente dai clienti
alloggiati una scheda conforme al modello approvato con
decreto del Ministro dell'interno. Detta scheda deve essere
integrata a cura dei gestori medesimi, con gli estremi di un
documento d'identità del cliente alloggiato.
2. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati, la
compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda può
essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro e per i
figli minorenni e dal capogruppo anche per gli altri
componenti del gruppo".
2. I gestori di esercizi alberghieri ed extralberghieri o
di altre imprese e attività ricettive hanno l'obbligo di
tenere, ai fini statistici, un registro nel quale sono
indicati il numero e il luogo di provenienza delle persone
alloggiate. La trasmissione dei relativi dati alle autorità
competententi è effettuata entro la fine di ogni mese anche
tramite l'utilizzo di tecnologie telematiche.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
le regioni, provvede con proprio decreto ad approvare il
modello di registro di cui al comma 2 e a dettare norme
attuative finalizzate a regolamentare la trasmissione dei dati
di cui al medesimo comma 2.
| |