| Onorevoli Colleghi! -- Lo sviluppo del movimento turistico
internazionale, aumentato di ben sei volte nell'ultimo
trentennio, passando da 81,3 milioni di arrivi nel 1962 a
475,6 milioni nel 1992, non può lasciare dubbi sulla rilevanza
del fenomeno in termini economici e sociali.
L'Europa, nello stesso lasso di tempo, ha visto crescere il
proprio movimento turistico 4,8 volte, passando da 58,3
milioni di arrivi a 287,5, mentre il nostro
Paese lo ha triplicato, passando da 9,2 a 26,9 milioni di
arrivi (Fonte OMT).
E' necessario ricordare che il 1992 è stato un anno di
ripresa a livello mondiale per il turismo che ha registrato il
4,6 per cento di incremento degli arrivi.
In questo contesto l'Europa ha superato le perdite
turistiche del 1991 con una crescita pari al 3,5 per cento,
mentre molto modesto è risultato l'incremento del movimento
turistico dell'Italia che si è attestato intorno allo 0,9 per
cento rispetto al 1991.
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Nel complesso sono aumentati gli arrivi (stranieri +1 per
cento, italiani +0,85 per cento), ma calano le presenze
dell'1,8 per cento (Tabella 1).
L'Italia è ormai scesa al quarto posto per arrivi di
turisti (Tabella 2), mentre mantiene il terzo posto
relativamente alle entrate turistiche (Tabella 3).
I risultati dell'economia turistica per il 1993 sono ancora
incerti. Stime internazionali prevedono una crescita inferiore
al 2 per cento del prodotto interno lordo in tutti i Paesi
della Comunità europea, compresa la Germania. Questo dato
rende molto debole l'ipotesi di una possibile espansione della
domanda turistica.
Tabella 1.
ANDAMENTO PRESENZE ALBERGHIERE IN ITALIA
Italiani Stranieri Variazioni
- - -
1990: ..... 125.053.000 66.012.000 2,0
1991: ..... 130.724.000 65.937.000 2,9
1992: ..... 129.482.000 63.649.000 - 1,8
Tabella 2.
ARRIVI DI TURISTI
1991 1985
- -
FRANCIA ............... 55.731.000 36.748.000
U.S.A.................. 42.723.000 25.417.000
SPAGNA ................ 35.347.000 27.477.000
ITALIA ................ 26.840.000 25.047.000
Tabella 3.
ENTRATE TURISMO INTERNAZIONALE IN MILIONI DI DOLLARI
1991 1985
- -
U.S.A. .................. 45.551 17.937
FRANCIA ................. 21.300 7.942
ITALIA .................. 19.668 8.756
SPAGNA .................. 19.004 8.151
Fonte OMT
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I dati esposti nelle tabelle, seppure sintetici, fanno
rimarcare una difficoltà sempre più forte dell'Italia a
mantenere le quote di mercato acquisite negli anni
precedenti.
Ne discende che le politiche pubbliche nei confronti del
comparto debbano essere rivolte ad aumentare la qualità
dell'offerta turistica e di conseguenza la redditività delle
imprese.
Debbono essere introdotti elementi consistenti di
concorrenza per garantire uno standard di servizi,
pubblici e privati, di livello internazionale e a costi più
accessibili. Questo sforzo non può essere richiesto soltanto
alle imprese, un processo di tale vastità deve essere guidato
da politiche pubbliche mirate ed intersettoriali.
Sono necessarie politiche a medio e lungo termine per il
miglioramento delle infrastrutture di trasporto, per il
risanamento ecologico e paesaggistico di intere aree del
Paese, per la riqualificazione dei centri storici e per
l'avvio di programmi di destagionalizzazione dei flussi
turistici interni.
Esistono poi politiche di settore che possono essere
avviate subito e che attengono alla necessità di liberare il
comparto dall'eccesso di vincoli burocratici che lo hanno fino
ad oggi soffocato, limitandone fortemente le potenzialità di
crescita.
Con la presente proposta di legge intendiamo prima di tutto
segnalare il rilievo che il nostro gruppo attribuisce al
comparto turistico nella prospettiva del rilancio economico di
molte aree del Paese.
Questo segnale può essere dato proponendosi l'obiettivo di
segnare gli anni novanta con una profonda riforma del quadro
legislativo del settore.
Il Parlamento accoglierebbe sia le attese delle regioni
alle quali vanno definitivamente assegnati i poteri e le
competenze previsti dalla Costituzione e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, sia quelle delle
imprese, infondendo fiducia agli imprenditori che intendano
impegnarsi in processi innovativi comunque molto onerosi.
Per questo non ci siamo limitati a presentare un progetto
di riforma della legge quadro ma, di fatto, abbiamo
ridisegnato sia a livello istituzionale che delle imprese e
delle professioni turistiche un nuovo quadro normativo per il
settore.
Nella proposta di legge vengono affrontate le tematiche
relative alla soppressione del Ministero del turismo e dello
spettacolo, con l'obiettivo di confermare l'affidamento alla
Presidenza del Consiglio dei ministri della potestà di
indirizzo e di coordinamento per le politiche di settore che
richiedono un respiro intersettoriale e interventi autorevoli
nel campo della programmazione economica, come già è avvenuto
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75
del 31 marzo 1994.
Contestualmente viene indicata nel Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato la sede
deputata alla gestione delle politiche di sostegno alle
imprese e alle professioni turistiche.
Così intendiamo dare un concreto supporto all'auspicabile
processo di innovazione del settore, che è a nostro avviso
principalmente legato alla possibilità di ridurre il peso di
normative obsolete sia sulle amministrazioni pubbliche che
sulle imprese.
La filosofia della presente proposta di legge si può
sintetizzare in questa esigenza di alleggerire da un punto di
vista burocratico ed amministrativo il settore, aprendolo così
a una nuova stagione di investimenti e di innovazione.
Per questo, una volta assegnate allo Stato le funzioni e le
competenze di interesse nazionale, una normativa quadro
nazionale, a nostro avviso, deve limitarsi a registrare un
consistente e significativo passaggio di poteri e competenze
alle regioni, evitando di perpetuare quell'atteggiamento
centralistico che del resto non ha sortito risultati positivi
se si considera anche soltanto la complicatissima vicenda
dell'istituzione delle aziende di promozione turistica e del
loro assetto organizzativo.
I risultati negativi di questa forzatura sono sotto gli
occhi di tutti: non esiste una regione che abbia legiferato in
accordo con altre su questo punto e dunque è necessario
prendere atto che autonomia delle
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regioni può e deve significare sperimentazione di modelli di
gestione differenti.
Ciò che conta è che le funzioni che riguardano
l'accoglienza e l'erogazione di servizi ai turisti siano
assicurate con un sufficiente livello di omogeneità e che la
denominazione degli uffici di accoglienza e di informazione ai
turisti sia uniforme e quindi riconoscibile su tutto il
territorio nazionale.
Nel contempo la delega in materia di turismo della
stragrande maggioranza dei poteri e delle funzioni alle
regioni, segna una significativa crescita in termini di
autonomia ma anche di responsabilità per queste ultime,
particolarmente nel prendere atto del preoccupante fallimento
di precedenti disegni amministrativi che corrispondevano più a
esigenze di rappresentanza partitica o categoriale, che a
concrete esigenze di operatività.
Per quanto riguarda le imprese la presente proposta di
legge interviene a correggere storture decennali, che
discendono da una visione marginale del ruolo delle stesse nel
contesto econonico.
In sostanza si affronta sia il tema della classificazione
alberghiera indicando la necessità di superare l'attuale
sistema per andare a una semplificazione dei criteri di
individuazione degli standard alberghieri, sia la
riforma delle leggi di pubblica sicurezza relativamente
all'obbligo della tenuta del registro delle presenze
alberghiere, sia una tematica di forte impatto sulle imprese
ricettive, quale la revisione degli attuali minimi delle
cubature delle camere di albergo, sulla base di una recente e
sperimentata normativa francese (Fonte FAIAT).
Infine la proposta di legge accoglie per la prima volta
l'importante tematica della tutela dei diritti del
turista-consumatore. Vengono infatti recepite le direttive
comunitarie attinenti l'attività delle agenzie di viaggi,
vengono rese più cogenti le norme che regolamentano l'attività
turistica delle associazioni senza scopo di lucro, viene
infine promossa una Carta dei diritti del turista e istituiti
i relativi servizi di tutela presso gli uffici di accoglienza
e di informazione ai turisti in sede locale.
L'articolo 1 modifica il primo articolo della legge n. 217
del 1983, inserendovi i nuovi organismi di governo nazionale
del settore che vengono definiti con i successivi articoli 4 e
5.
L'articolo 2 trasferisce tutte le funzioni amministrative
in materia di turismo alle regioni e delimita con precisione
le competenze residue che permangono in capo allo Stato.
L'articolo 3, nell'indicare la necessità del riassetto su
base regionale del turismo per quanto attiene l'individuazione
del modello organizzativo e gestionale degli enti di
promozione, ribadisce l'autonomia e la competenza delle
regioni anche in questo ambito. Allo Stato viene riservato
esclusivamente il compito di definire gli standard
nazionali di servizio ai turisti e la denominazione degli
uffici di informazione e di accoglienza che, si ritiene, debba
essere unica su tutto il territorio nazionale.
L'articolo 4 di fatto integra le competenze attribuite al
Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ed istituisce il Comitato nazionale per
il turismo.
Con l'articolo 5 viene istituita una Direzione generale del
turismo presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con lo scopo di rendere più stabile e
continuativa la politica di sostegno allo sviluppo e alla
riqualificazione delle imprese e delle professioni
turistiche.
L'articolo 6 assegna al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato il compito di formulare al
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), proposte di direttive concernenti l'attività economica
in campo turistico.
All'articolo 7 vengono individuati alcuni criteri di
massima che il Governo dovrà utilizzare per definire gli
standard dei servizi di accoglienza ai turisti; in
questo ambito viene introdotta la Carta
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dei diritti del turista e come conseguenza l'istituzione di
un servizio di tutela del turista in ogni ufficio locale di
informazione e di accoglienza.
Lo stesso articolo indica la possibilità per le regioni di
procedere ad accordi con società consortili tra imprese
turistiche, cooperative e associazioni imprenditoriali, per la
gestione di alcuni servizi di prenotazione presso gli uffici
di informazione e di accoglienza ai turisti.
L'articolo 8 aggiorna la legge n. 217 del 1983 in relazione
alla definizione di impresa turistica. In questo quadro,
vengono inserite le imprese di gestione di alloggi site in
zone rurali, le imprese di gestione di case e di appartamenti
ad uso turistico, le imprese esercenti gli stabilimenti
balneari e i pubblici esercizi localizzati in zone ad elevata
vocazione turistica.
All'articolo 9 vengono definite quali attività di rilevanza
turistica quelle che, su base locale, dovranno rientrare a
pieno titolo nei piani di sviluppo territoriale e di
promozione turistica.
L'articolo 10 introduce alcune norme particolarmente
importanti per il settore ricettivo, con l'obiettivo di
ridurre parte dei vincoli burocratici e legislativi che ne
limitano lo sviluppo.
In particolare viene fissato un termine di sei mesi
affinché il Governo modifichi, aggiornandola, l'attuale
normativa sulla classificazione alberghiera, sentendo le
regioni e le categorie interessate. Viene successivamente
affrontato l'annoso problema della cubatura delle camere
d'albergo che viene adeguata agli standard europei.
Viene modificata l'attuale normativa riguardo l'obbligo per i
gestori di imprese ricettive di tenere un registro delle
presenze a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza,
sostituendolo con un registro obbligatorio ai fini statistici.
Infine viene delegato alle regioni il compito di individuare
con apposite leggi regionali le strutture ricettive da
sottoporre a vincolo di destinazione.
L'articolo 11 oltre a meglio definire l'attività di agenzia
di viaggio e turismo, estende i requisiti necessari per il
rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio
dell'attività di agenzia di viaggio e turismo e recepisce la
direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990,
sull'organizzazione dei viaggi "tutto compreso", fino alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di
recepimento della stessa.
L'articolo 12 ridefinisce l'ambito di attività delle
associazioni senza scopo di lucro nel settore del turismo, con
lo scopo di estendere l'obbligo della tutela del
turista-consumatore anche ai soggetti che organizzano
pacchetti turistici per i propri soci, onde ridurre al minimo
il rischio di frodi e di attività di carattere abusivo.
L'articolo 13 aggiorna la normativa relativa alle attività
professionali, fissa nuove norme per l'abilitazione alla
professione e ne autorizza l'esercizio su tutto il territorio
nazionale. Viene inoltre introdotta una nuova figura, quella
delle guide ambientali-escursionistiche.
Con l'articolo 14 ci si pone l'obiettivo di dare impulso
alle attività di qualificazione della professionalità nel
turismo sostenendo, tramite finanziamento, associazioni, enti,
cooperative e loro consorzi, che organizzino corsi di
specializzazione rivolti a imprenditori, dirigenti d'azienda e
operatori turistici destinati a svolgere mansioni di qualità
elevata.
Con l'articolo 15 vengono conferiti alle regioni fondi
consistenti a sostegno dell'attività di programmazione e di
promozione del turismo, secondo nuovi criteri di ripartizione
annuale.
L'articolo 16 istituisce un Fondo nazionale per lo sviluppo
turistico a favore delle imprese e delle professioni,
orientato al sostegno dei processi di innovazione tecnologica
e gestionale.
L'articolo 17 istituisce un contributo annuale a favore
delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi costituiti
da soggetti operanti nel settore del turismo.
L'articolo 18 introduce l'opportunità di crediti agevolati
per la diffusione delle imprese turistiche all'estero.
L'articolo 19 fissa alcune disposizioni di carattere
transitorio; l'articolo 20 indica la copertura finanziaria
relativa agli articoli 15 e 16; l'articolo 21 detta le
disposizioni finali.
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