Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5124
DDL0411-0002
Progetto di legge Camera n. 411 - testo presentato - (DDL12-411)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C411. TESTIPDL
...C411.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC411 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Lo sviluppo del movimento turistico
  internazionale, aumentato di ben sei volte nell'ultimo
  trentennio, passando da 81,3 milioni di arrivi nel 1962 a
  475,6 milioni nel 1992, non può lasciare dubbi sulla rilevanza
  del fenomeno in termini economici e sociali.
    L'Europa, nello stesso lasso di tempo, ha visto crescere il
  proprio movimento turistico 4,8 volte, passando da 58,3
  milioni di arrivi a 287,5, mentre il nostro
  Paese lo ha triplicato, passando da 9,2 a 26,9 milioni di
  arrivi (Fonte OMT).
    E' necessario ricordare che il 1992 è stato un anno di
  ripresa a livello mondiale per il turismo che ha registrato il
  4,6 per cento di incremento degli arrivi.
    In questo contesto l'Europa ha superato le perdite
  turistiche del 1991 con una crescita pari al 3,5 per cento,
  mentre molto modesto è risultato l'incremento del movimento
  turistico dell'Italia che si è attestato intorno allo 0,9 per
  cento rispetto al 1991.
 
                               Pag. 2
 
    Nel complesso sono aumentati gli arrivi (stranieri +1 per
  cento, italiani +0,85 per cento), ma calano le presenze
  dell'1,8 per cento (Tabella 1).
    L'Italia è ormai scesa al quarto posto per arrivi di
  turisti (Tabella 2), mentre mantiene il terzo posto
  relativamente alle entrate turistiche (Tabella 3).
    I risultati dell'economia turistica per il 1993 sono ancora
  incerti.  Stime internazionali prevedono una crescita inferiore
  al 2 per cento del prodotto interno lordo in tutti i Paesi
  della Comunità europea, compresa la Germania.  Questo dato
  rende molto debole l'ipotesi di una possibile espansione della
  domanda turistica.
                                                  Tabella  1.
           ANDAMENTO PRESENZE ALBERGHIERE IN ITALIA
            Italiani           Stranieri    Variazioni
               -                   -            -
  1990: ..... 125.053.000     66.012.000        2,0
  1991: ..... 130.724.000     65.937.000        2,9
  1992: ..... 129.482.000     63.649.000      - 1,8
                                                  Tabella  2.
                      ARRIVI DI TURISTI
                             1991           1985
                              -              -
  FRANCIA ............... 55.731.000     36.748.000
  U.S.A.................. 42.723.000     25.417.000
  SPAGNA ................ 35.347.000     27.477.000
  ITALIA ................ 26.840.000     25.047.000
                                                  Tabella  3.
     ENTRATE TURISMO INTERNAZIONALE IN MILIONI DI DOLLARI
                             1991           1985
                              -              -
  U.S.A. .................. 45.551         17.937
  FRANCIA ................. 21.300          7.942
  ITALIA .................. 19.668          8.756
  SPAGNA .................. 19.004          8.151
  Fonte OMT
 
                               Pag. 3
 
    I dati esposti nelle tabelle, seppure sintetici, fanno
  rimarcare una difficoltà sempre più forte dell'Italia a
  mantenere le quote di mercato acquisite negli anni
  precedenti.
    Ne discende che le politiche pubbliche nei confronti del
  comparto debbano essere rivolte ad aumentare la qualità
  dell'offerta turistica e di conseguenza la redditività delle
  imprese.
    Debbono essere introdotti elementi consistenti di
  concorrenza per garantire uno  standard  di servizi,
  pubblici e privati, di livello internazionale e a costi più
  accessibili.  Questo sforzo non può essere richiesto soltanto
  alle imprese, un processo di tale vastità deve essere guidato
  da politiche pubbliche mirate ed intersettoriali.
    Sono necessarie politiche a medio e lungo termine per il
  miglioramento delle infrastrutture di trasporto, per il
  risanamento ecologico e paesaggistico di intere aree del
  Paese, per la riqualificazione dei centri storici e per
  l'avvio di programmi di destagionalizzazione dei flussi
  turistici interni.
    Esistono poi politiche di settore che possono essere
  avviate subito e che attengono alla necessità di liberare il
  comparto dall'eccesso di vincoli burocratici che lo hanno fino
  ad oggi soffocato, limitandone fortemente le potenzialità di
  crescita.
    Con la presente proposta di legge intendiamo prima di tutto
  segnalare il rilievo che il nostro gruppo attribuisce al
  comparto turistico nella prospettiva del rilancio economico di
  molte aree del Paese.
    Questo segnale può essere dato proponendosi l'obiettivo di
  segnare gli anni novanta con una profonda riforma del quadro
  legislativo del settore.
    Il Parlamento accoglierebbe sia le attese delle regioni
  alle quali vanno definitivamente assegnati i poteri e le
  competenze previsti dalla Costituzione e dal decreto del
  Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, sia quelle delle
  imprese, infondendo fiducia agli imprenditori che intendano
  impegnarsi in processi innovativi comunque molto onerosi.
    Per questo non ci siamo limitati a presentare un progetto
  di riforma della legge quadro ma, di fatto, abbiamo
  ridisegnato sia a livello istituzionale che delle imprese e
  delle professioni turistiche un nuovo quadro normativo per il
  settore.
    Nella proposta di legge vengono affrontate le tematiche
  relative alla soppressione del Ministero del turismo e dello
  spettacolo, con l'obiettivo di confermare l'affidamento alla
  Presidenza del Consiglio dei ministri della potestà di
  indirizzo e di coordinamento per le politiche di settore che
  richiedono un respiro intersettoriale e interventi autorevoli
  nel campo della programmazione economica, come già è avvenuto
  con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
  marzo 1994, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 75
  del 31 marzo 1994.
    Contestualmente viene indicata nel Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato la sede
  deputata alla gestione delle politiche di sostegno alle
  imprese e alle professioni turistiche.
    Così intendiamo dare un concreto supporto all'auspicabile
  processo di innovazione del settore, che è a nostro avviso
  principalmente legato alla possibilità di ridurre il peso di
  normative obsolete sia sulle amministrazioni pubbliche che
  sulle imprese.
    La filosofia della presente proposta di legge si può
  sintetizzare in questa esigenza di alleggerire da un punto di
  vista burocratico ed amministrativo il settore, aprendolo così
  a una nuova stagione di investimenti e di innovazione.
    Per questo, una volta assegnate allo Stato le funzioni e le
  competenze di interesse nazionale, una normativa quadro
  nazionale, a nostro avviso, deve limitarsi a registrare un
  consistente e significativo passaggio di poteri e competenze
  alle regioni, evitando di perpetuare quell'atteggiamento
  centralistico che del resto non ha sortito risultati positivi
  se si considera anche soltanto la complicatissima vicenda
  dell'istituzione delle aziende di promozione turistica e del
  loro assetto organizzativo.
    I risultati negativi di questa forzatura sono sotto gli
  occhi di tutti: non esiste una regione che abbia legiferato in
  accordo con altre su questo punto e dunque è necessario
  prendere atto che autonomia delle
 
                               Pag. 4
 
  regioni può e deve significare sperimentazione di modelli di
  gestione differenti.
    Ciò che conta è che le funzioni che riguardano
  l'accoglienza e l'erogazione di servizi ai turisti siano
  assicurate con un sufficiente livello di omogeneità e che la
  denominazione degli uffici di accoglienza e di informazione ai
  turisti sia uniforme e quindi riconoscibile su tutto il
  territorio nazionale.
    Nel contempo la delega in materia di turismo della
  stragrande maggioranza dei poteri e delle funzioni alle
  regioni, segna una significativa crescita in termini di
  autonomia ma anche di responsabilità per queste ultime,
  particolarmente nel prendere atto del preoccupante fallimento
  di precedenti disegni amministrativi che corrispondevano più a
  esigenze di rappresentanza partitica o categoriale, che a
  concrete esigenze di operatività.
    Per quanto riguarda le imprese la presente proposta di
  legge interviene a correggere storture decennali, che
  discendono da una visione marginale del ruolo delle stesse nel
  contesto econonico.
    In sostanza si affronta sia il tema della classificazione
  alberghiera indicando la necessità di superare l'attuale
  sistema per andare a una semplificazione dei criteri di
  individuazione degli  standard  alberghieri, sia la
  riforma delle leggi di pubblica sicurezza relativamente
  all'obbligo della tenuta del registro delle presenze
  alberghiere, sia una tematica di forte impatto sulle imprese
  ricettive, quale la revisione degli attuali minimi delle
  cubature delle camere di albergo, sulla base di una recente e
  sperimentata normativa francese (Fonte FAIAT).
    Infine la proposta di legge accoglie per la prima volta
  l'importante tematica della tutela dei diritti del
  turista-consumatore.  Vengono infatti recepite le direttive
  comunitarie attinenti l'attività delle agenzie di viaggi,
  vengono rese più cogenti le norme che regolamentano l'attività
  turistica delle associazioni senza scopo di lucro, viene
  infine promossa una Carta dei diritti del turista e istituiti
  i relativi servizi di tutela presso gli uffici di accoglienza
  e di informazione ai turisti in sede locale.
    L'articolo 1 modifica il primo articolo della legge n. 217
  del 1983, inserendovi i nuovi organismi di governo nazionale
  del settore che vengono definiti con i successivi articoli 4 e
  5.
    L'articolo 2 trasferisce tutte le funzioni amministrative
  in materia di turismo alle regioni e delimita con precisione
  le competenze residue che permangono in capo allo Stato.
    L'articolo 3, nell'indicare la necessità del riassetto su
  base regionale del turismo per quanto attiene l'individuazione
  del modello organizzativo e gestionale degli enti di
  promozione, ribadisce l'autonomia e la competenza delle
  regioni anche in questo ambito.  Allo Stato viene riservato
  esclusivamente il compito di definire gli  standard
  nazionali di servizio ai turisti e la denominazione degli
  uffici di informazione e di accoglienza che, si ritiene, debba
  essere unica su tutto il territorio nazionale.
    L'articolo 4 di fatto integra le competenze attribuite al
  Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del
  Consiglio dei ministri ed istituisce il Comitato nazionale per
  il turismo.
    Con l'articolo 5 viene istituita una Direzione generale del
  turismo presso il Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato con lo scopo di rendere più stabile e
  continuativa la politica di sostegno allo sviluppo e alla
  riqualificazione delle imprese e delle professioni
  turistiche.
    L'articolo 6 assegna al Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato il compito di formulare al
  Comitato interministeriale per la programmazione economica
  (CIPE), proposte di direttive concernenti l'attività economica
  in campo turistico.
    All'articolo 7 vengono individuati alcuni criteri di
  massima che il Governo dovrà utilizzare per definire gli
  standard  dei servizi di accoglienza ai turisti; in
  questo ambito viene introdotta la Carta
 
                               Pag. 5
 
  dei diritti del turista e come conseguenza l'istituzione di
  un servizio di tutela del turista in ogni ufficio locale di
  informazione e di accoglienza.
    Lo stesso articolo indica la possibilità per le regioni di
  procedere ad accordi con società consortili tra imprese
  turistiche, cooperative e associazioni imprenditoriali, per la
  gestione di alcuni servizi di prenotazione presso gli uffici
  di informazione e di accoglienza ai turisti.
    L'articolo 8 aggiorna la legge n. 217 del 1983 in relazione
  alla definizione di impresa turistica.  In questo quadro,
  vengono inserite le imprese di gestione di alloggi site in
  zone rurali, le imprese di gestione di case e di appartamenti
  ad uso turistico, le imprese esercenti gli stabilimenti
  balneari e i pubblici esercizi localizzati in zone ad elevata
  vocazione turistica.
    All'articolo 9 vengono definite quali attività di rilevanza
  turistica quelle che, su base locale, dovranno rientrare a
  pieno titolo nei piani di sviluppo territoriale e di
  promozione turistica.
    L'articolo 10 introduce alcune norme particolarmente
  importanti per il settore ricettivo, con l'obiettivo di
  ridurre parte dei vincoli burocratici e legislativi che ne
  limitano lo sviluppo.
    In particolare viene fissato un termine di sei mesi
  affinché il Governo modifichi, aggiornandola, l'attuale
  normativa sulla classificazione alberghiera, sentendo le
  regioni e le categorie interessate.  Viene successivamente
  affrontato l'annoso problema della cubatura delle camere
  d'albergo che viene adeguata agli  standard  europei.
  Viene modificata l'attuale normativa riguardo l'obbligo per i
  gestori di imprese ricettive di tenere un registro delle
  presenze a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza,
  sostituendolo con un registro obbligatorio ai fini statistici.
  Infine viene delegato alle regioni il compito di individuare
  con apposite leggi regionali le strutture ricettive da
  sottoporre a vincolo di destinazione.
    L'articolo 11 oltre a meglio definire l'attività di agenzia
  di viaggio e turismo, estende i requisiti necessari per il
  rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio
  dell'attività di agenzia di viaggio e turismo e recepisce la
  direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990,
  sull'organizzazione dei viaggi "tutto compreso", fino alla
  data di entrata in vigore del decreto legislativo di
  recepimento della stessa.
    L'articolo 12 ridefinisce l'ambito di attività delle
  associazioni senza scopo di lucro nel settore del turismo, con
  lo scopo di estendere l'obbligo della tutela del
  turista-consumatore anche ai soggetti che organizzano
  pacchetti turistici per i propri soci, onde ridurre al minimo
  il rischio di frodi e di attività di carattere abusivo.
    L'articolo 13 aggiorna la normativa relativa alle attività
  professionali, fissa nuove norme per l'abilitazione alla
  professione e ne autorizza l'esercizio su tutto il territorio
  nazionale.  Viene inoltre introdotta una nuova figura, quella
  delle guide ambientali-escursionistiche.
    Con l'articolo 14 ci si pone l'obiettivo di dare impulso
  alle attività di qualificazione della professionalità nel
  turismo sostenendo, tramite finanziamento, associazioni, enti,
  cooperative e loro consorzi, che organizzino corsi di
  specializzazione rivolti a imprenditori, dirigenti d'azienda e
  operatori turistici destinati a svolgere mansioni di qualità
  elevata.
    Con l'articolo 15 vengono conferiti alle regioni fondi
  consistenti a sostegno dell'attività di programmazione e di
  promozione del turismo, secondo nuovi criteri di ripartizione
  annuale.
    L'articolo 16 istituisce un Fondo nazionale per lo sviluppo
  turistico a favore delle imprese e delle professioni,
  orientato al sostegno dei processi di innovazione tecnologica
  e gestionale.
    L'articolo 17 istituisce un contributo annuale a favore
  delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi costituiti
  da soggetti operanti nel settore del turismo.
    L'articolo 18 introduce l'opportunità di crediti agevolati
  per la diffusione delle imprese turistiche all'estero.
    L'articolo 19 fissa alcune disposizioni di carattere
  transitorio; l'articolo 20 indica la copertura finanziaria
  relativa agli articoli 15 e 16; l'articolo 21 detta le
  disposizioni finali.
 
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