| (Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217).
1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 1 della legge
17 maggio 1983, n. 217, sono abrogati.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi della
programmazione economica nazionale e settoriale nel settore
del turismo, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e
coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli
4 e 5.
3. Gli articoli 2 e 3 della legge 17 maggio 1983, n. 217,
sono abrogati.
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