| (Trasferimento di funzioni alle regioni e competenze dello
Stato).
1. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni
amministrative in materia turistica e alberghiera del
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo
quelle espressamente attribuite allo Stato dalla presente
legge.
2. In particolare sono di competenza dello Stato:
a) la programmazione nazionale di settore;
b) i rapporti con la Comunità europea, con gli
organismi sovranazionali e con gli altri Stati;
c) il coordinamento delle politiche regionali negli
ambiti di intervento di interesse nazionale che hanno
influenza sul fenomeno turistico;
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d) l'indirizzo ed il coordinamento delle
amministrazioni centrali nell'ambito delle politiche
intersettoriali che influiscono sullo sviluppo turistico,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
e) il coordinamento degli istituti e degli enti
preposti alla raccolta dei dati e delle informazioni in campo
turistico;
f) l'intervento a favore dello sviluppo delle
imprese e delle professioni turistiche;
g) la promozione ed il sostegno delle iniziative
dei settori turistici aventi rilevanza sociale.
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