| (Riassetto istituzionale del turismo su base
regionale).
1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 17 maggio
1983, n. 217, è sostituito dal seguente:
"Per l'espletamento delle attività di programmazione e di
promozione delle risorse turistiche locali, di informazione e
di accoglienza ai turisti, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, provvedono:
a) all'individuazione, ai fini della promozione
dell'offerta, di grandi bacini turistici omogenei;
b) alla costituzione di organismi per la promozione
turistica, la cui formula organizzativa e gestionale è
individuata con apposite leggi regionali;
c) all'adozione, per gli uffici di informazione e
di accoglienza, di una denominazione unica e di un comune
standard di servizi per i turisti su tutto il territorio
nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 7".
2. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 4
della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono abrogati.
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