| (Competenze del Dipartimento del turismo
ed istituzione del Comitato nazionale
per il turismo).
1. Il Dipartimento del turismo istituito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo
1994, esercita le competenze di cui al presente articolo.
2. Al Dipartimento del turismo si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 2 e seguenti del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 12 marzo 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1994.
3. Il Dipartimento del turismo provvede:
a) alla cura delle relazioni internazionali in
materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero
degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con particolare riguardo
alla partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle
politiche turistiche comunitarie e all'attuazione degli atti
delle istituzioni comunitarie e delle sentenze della Corte di
giustizia delle Comunità europee, fatte salve le competenze
del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie;
b) alle attività preparatorie, istruttorie e
propositive per l'esercizio della funzione di indirizzo e
coordinamento nei confronti delle attività turistiche delle
regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine
dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico
nazionale e della promozione del turismo sociale in attuazione
delle indicazioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
c) alle attività preparatorie, istruttorie e
propositive per l'esecizio della potestà di indirizzo e
coordinamento relative alla disciplina delle imprese
turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio
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1983, n. 217, e successive modificazioni, e alla
classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli
6 e 7 della stessa legge;
d) a studi, ricerche e raccolta ed elaborazione di
dati sul turismo, anche attraverso sistemi informatici
computerizzati;
e) al controllo dell'ENIT, dell'ACI e del CAI;
f) all'esercizio delle competenze relative agli
interventi di cui al decreto-legge 4 dicembre 1988, n. 465,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988,
n. 556, e successive modificazioni e integrazioni;
g) all'esercizio delle competenze statali già
esercitate dal soppresso Ministero, per l'attuazione degli
interventi di cui alle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo
1988, n. 92, e successive modificazioni ed integrazioni;
h) agli atti di indirizzo e di coordinamento
concernenti l'attività di programmazione del settore in ambito
economico e sociale;
i) agli atti di indirizzo e di coordinamento delle
amministrazioni centrali dello Stato in campo culturale,
ambientale e dei trasporti;
l) alla promozione di politiche attive di sostegno
e di tutela del diritto dei cittadini ad usufruire
dell'attività turistica, particolarmente quando tale attività
risulti limitata da ostacoli di natura economica o sociale.
4. Il Dipartimento, per l'espletamento delle funzioni
attribuite, utilizza, ove opportuno, le procedure di cui agli
articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed
all'articolo 27, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
promuove, ove previsto, accordi di programma con altre
amministrazioni e soggetti pubblici e privati.
5. E' istituito il Comitato nazionale per il turismo,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, che lo presiede. Il Comitato è composto da venti
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rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori,
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle
cooperative, e da cinque esperti scelti fra docenti
universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo.
Il Comitato esprime pareri e proposte al Dipartimento.
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