Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5129
DDL0411-0007
Progetto di legge Camera n. 411 - testo presentato - (DDL12-411)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C411. TESTIPDL
...C411.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 8 Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC411 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Competenze del Dipartimento del turismo
            ed istituzione del Comitato nazionale
                       per il turismo).
    1.  Il Dipartimento del turismo istituito con decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 1994,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 75 del 31 marzo
  1994, esercita le competenze di cui al presente articolo.
    2.  Al Dipartimento del turismo si applicano le disposizioni
  di cui agli articoli 2 e seguenti del decreto del Presidente
  del Consiglio dei ministri 12 marzo 1994, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n. 75 del 31 marzo 1994.
    3.  Il Dipartimento del turismo provvede:
        a)  alla cura delle relazioni internazionali in
  materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero
  degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della
  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con particolare riguardo
  alla partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle
  politiche turistiche comunitarie e all'attuazione degli atti
  delle istituzioni comunitarie e delle sentenze della Corte di
  giustizia delle Comunità europee, fatte salve le competenze
  del Ministro per il coordinamento delle politiche
  comunitarie;
        b)  alle attività preparatorie, istruttorie e
  propositive per l'esercizio della funzione di indirizzo e
  coordinamento nei confronti delle attività turistiche delle
  regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine
  dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico
  nazionale e della promozione del turismo sociale in attuazione
  delle indicazioni della Conferenza permanente per i rapporti
  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano;
        c)  alle attività preparatorie, istruttorie e
  propositive per l'esecizio della potestà di indirizzo e
  coordinamento relative alla disciplina delle imprese
  turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio
 
                               Pag. 9
 
  1983, n. 217, e successive modificazioni, e alla
  classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli
  6 e 7 della stessa legge;
        d)  a studi, ricerche e raccolta ed elaborazione di
  dati sul turismo, anche attraverso sistemi informatici
  computerizzati;
        e)  al controllo dell'ENIT, dell'ACI e del CAI;
        f)  all'esercizio delle competenze relative agli
  interventi di cui al decreto-legge 4 dicembre 1988, n. 465,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988,
  n. 556, e successive modificazioni e integrazioni;
        g)  all'esercizio delle competenze statali già
  esercitate dal soppresso Ministero, per l'attuazione degli
  interventi di cui alle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo
  1988, n. 92, e successive modificazioni ed integrazioni;
        h)  agli atti di indirizzo e di coordinamento
  concernenti l'attività di programmazione del settore in ambito
  economico e sociale;
        i)  agli atti di indirizzo e di coordinamento delle
  amministrazioni centrali dello Stato in campo culturale,
  ambientale e dei trasporti;
        l)  alla promozione di politiche attive di sostegno
  e di tutela del diritto dei cittadini ad usufruire
  dell'attività turistica, particolarmente quando tale attività
  risulti limitata da ostacoli di natura economica o sociale.
    4.  Il Dipartimento, per l'espletamento delle funzioni
  attribuite, utilizza, ove opportuno, le procedure di cui agli
  articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed
  all'articolo 27, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
  promuove, ove previsto, accordi di programma con altre
  amministrazioni e soggetti pubblici e privati.
    5.  E' istituito il Comitato nazionale per il turismo,
  nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri, che lo presiede.  Il Comitato è composto da venti
 
                              Pag. 10
 
  rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente
  rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori,
  delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle
  cooperative, e da cinque esperti scelti fra docenti
  universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo.
  Il Comitato esprime pareri e proposte al Dipartimento.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-411 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0411 TOTPAG=0031 TOTDOC=0028 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=001 PAGFIN=0010 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=041100 00 FASCIDC=12DDL0411 SORTNAV=0041100 000 00000 ZZDDLC411 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati