| (Rimborsi IVA).
1. In via transitoria, e comunque fino al 31 dicembre
1994, i rimborsi dei crediti relativi all'imposta sul valore
aggiunto, maturati al 31 dicembre 1993, sono eseguiti anche a
cura dei competenti uffici IVA, utilizzando i fondi della
riscossione giacenti sulle contabilità speciali intestate agli
stessi. Al termine dell'anzidetto periodo transitorio le somme
residue sono versate all'erario.
2. A decorrere dal 1^ gennaio 1994 le disposizioni
previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n.
559, non si applicano alle contabilità speciali intestate agli
uffici IVA. Restano ferme le disposizioni relative al conto
fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, e successive norme di attuazione.
3. I riscontri sui rendiconti resi e da rendersi a cura
degli uffici di cui al comma 1 sono demandati alle ragionerie
provinciali dello Stato.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione del presente decreto.
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