| (Istituzione della Direzione generale del turismo presso
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato).
1. Per l'esercizio delle funzioni di programmazione e di
coordinamento dell'attività concernente lo sviluppo delle
imprese e delle professioni turistiche è istituita presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una
Direzione generale del turismo.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, è emanato, ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, il regolamento che disciplina i
compiti, l'organizzazione ed il funzionamento della Direzione
generale del turismo.
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