Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5132
DDL0411-0010
Progetto di legge Camera n. 411 - testo presentato - (DDL12-411)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C411. TESTIPDL
...C411.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 11 Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC411 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Criteri per l'individuazione dello  standard  dei
             servizi di accoglienza ai turisti).
    1.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, il Presidente del Consiglio dei
  ministri, con proprio decreto, individua:
        a)  una Carta dei diritti del turista, sentite le
  organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori,
  degli imprenditori turistici e dei sindacati dei
  lavoratori;
        b)  la denominazione e lo  standard  di servizi
  di cui alla lettera  c)  del primo comma dell'articolo 4
  della legge 17 maggio 1983, n. 217, come sostituito dal comma
  1 dell'articolo 3 della presente legge, d'intesa con la
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di
  indicazioni del Dipartimento del turismo.
    2.  Con il decreto di cui al comma 1 il Presidente del
  Consiglio dei ministri provvede ad emanare la Carta dei
  diritti del turista secondo i seguenti criteri:
        a)  regolamentazione del contratto d'albergo e del
  contratto di locazione ad uso turistico;
        b)  estensione dei princìpi del diritto
  internazionale in materia di viaggi organizzati, anche se si
  svolgono all'interno del territorio nazionale;
        c)  regolamentazione di forme facoltative di
  arbitrato e conciliazione in caso di danno subito dal turista
  da parte di soggetti pubblici o privati nel corso delle
  vacanze;
        d)  istituzione di circoli di qualità, composti da
  rappresentanti delle amministrazioni pubbliche interessate,
  delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei
  consumatori, degli imprenditori turistici, dei sindacati dei
  lavoratori e di esperti.  I circoli hanno la finalità di
 
                              Pag. 12
 
  controllare e promuovere la qualità dell'offerta turistica
  su base locale.
    3.  Il decreto di cui al comma 1 individua altresì gli
  standard  minimi richiesti per i servizi di accoglienza
  ai turisti, secondo i seguenti criteri:
        a)  predisposizione e diffusione di informazioni
  sulla ricettività alberghiera ed extralberghiera;
        b)  predisposizione e diffusione di informazioni
  sugli itinerari turistici, culturali e ambientali, sui beni
  artistici e sui programmi culturali, ricreativi e
  folcloristici;
        c)  diffusione di informazioni sui mezzi di
  trasporto locali e sui principali collegamenti nazionali;
        d)  predisposizione di un servizio di tutela del
  turista in relazione ai disservizi nel settore pubblico e
  privato, sulla base della Carta dei diritti di cui al comma 1,
  lettera  a).
    4.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
  possono, con proprie leggi, prevedere accordi con società
  consortili tra imprese turistiche, cooperative o associazioni
  imprenditoriali del settore del turismo per l'esclusiva
  gestione di servizi di prenotazione collegati con l'attività
  di informazione e di accoglienza del turista in sede locale.
  Tali servizi potranno essere collocati presso gli uffici di
  informazione di cui alla lettera  c)  del primo comma
  dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come
  sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della presente
  legge.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-411 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0411 TOTPAG=0031 TOTDOC=0028 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=001 PAGFIN=0012 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=041100 00 FASCIDC=12DDL0411 SORTNAV=0041100 000 00000 ZZDDLC411 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati