| (Criteri per l'individuazione dello standard dei
servizi di accoglienza ai turisti).
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Presidente del Consiglio dei
ministri, con proprio decreto, individua:
a) una Carta dei diritti del turista, sentite le
organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori,
degli imprenditori turistici e dei sindacati dei
lavoratori;
b) la denominazione e lo standard di servizi
di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 4
della legge 17 maggio 1983, n. 217, come sostituito dal comma
1 dell'articolo 3 della presente legge, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di
indicazioni del Dipartimento del turismo.
2. Con il decreto di cui al comma 1 il Presidente del
Consiglio dei ministri provvede ad emanare la Carta dei
diritti del turista secondo i seguenti criteri:
a) regolamentazione del contratto d'albergo e del
contratto di locazione ad uso turistico;
b) estensione dei princìpi del diritto
internazionale in materia di viaggi organizzati, anche se si
svolgono all'interno del territorio nazionale;
c) regolamentazione di forme facoltative di
arbitrato e conciliazione in caso di danno subito dal turista
da parte di soggetti pubblici o privati nel corso delle
vacanze;
d) istituzione di circoli di qualità, composti da
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche interessate,
delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei
consumatori, degli imprenditori turistici, dei sindacati dei
lavoratori e di esperti. I circoli hanno la finalità di
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controllare e promuovere la qualità dell'offerta turistica
su base locale.
3. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì gli
standard minimi richiesti per i servizi di accoglienza
ai turisti, secondo i seguenti criteri:
a) predisposizione e diffusione di informazioni
sulla ricettività alberghiera ed extralberghiera;
b) predisposizione e diffusione di informazioni
sugli itinerari turistici, culturali e ambientali, sui beni
artistici e sui programmi culturali, ricreativi e
folcloristici;
c) diffusione di informazioni sui mezzi di
trasporto locali e sui principali collegamenti nazionali;
d) predisposizione di un servizio di tutela del
turista in relazione ai disservizi nel settore pubblico e
privato, sulla base della Carta dei diritti di cui al comma 1,
lettera a).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono, con proprie leggi, prevedere accordi con società
consortili tra imprese turistiche, cooperative o associazioni
imprenditoriali del settore del turismo per l'esclusiva
gestione di servizi di prenotazione collegati con l'attività
di informazione e di accoglienza del turista in sede locale.
Tali servizi potranno essere collocati presso gli uffici di
informazione di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come
sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della presente
legge.
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