| (Imprese turistiche).
1. I commi primo e secondo dell'articolo 5 della legge 17
maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dai seguenti:
"Sono imprese turistiche quelle che esercitano
professionalmente attività
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economiche organizzate per la produzione e per la
commercializzazione di servizi turistici.
Fatta salva la disciplina dettata per i pubblici esercizi
dall'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i titolari
o i gestori dell'impresa turistica individuale ed i legali
rappresentanti delle società aventi per oggetto l'esercizio
dell'attività di impresa turistica, o i loro delegati, sono
tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del registro di
cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive
modificazioni, e di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto
1988, n. 375. L'iscrizione nella sezione speciale del registro
costituisce condizione per la qualificazione di un'impresa
come impresa turistica e per l'esercizio della relativa
attività. Sono imprese turistiche:
a) le imprese di gestione di strutture
turistico-ricettive e degli annessi servizi turistici;
b) le imprese di gestione di alloggi e strutture
turistico-ricettive site in zone rurali, compresi i servizi e
gli impianti sportivi complementari. Per imprese di gestione
di alloggi e strutture turistico-ricettive site in zone rurali
si intendono le strutture quali locande, pensioni,
affittacamere, con caratteristiche tipiche locali, che offrono
un servizio di tipo familiare a prezzi contenuti;
c) le imprese di gestione di case ed appartamenti
ad uso turistico;
d) le agenzie di viaggio e turismo;
e) le imprese esercenti stabilimenti balneari;
f) i pubblici esercizi ed i locali di
intrattenimento e svago localizzati nelle zone ad elevata
vocazione turistica. Tali zone sono individuate dalla regione
competente entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge".
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato propone l'emanazione di atti di indirizzo e
coordinamento finalizzati all'elaborazione di criteri per
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l'individuazione di altre categorie di imprese turistiche e
per la disciplina delle relative attività.
3. Le imprese turistiche e gli esercenti le professioni
turistiche non appartenenti ai Paesi membri della Comunità
europea possono essere autorizzati allo stabilimento e
all'esercizio delle loro attività in Italia, secondo il
principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese
nella sezione speciale del registro di cui al secondo comma
dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, a condizione che
posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento,
per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei
requisiti indicati all'articolo 11 della citata legge n. 217
del 1983, come modificato dall'articolo 13 della presente
legge.
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