Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5134
DDL0411-0012
Progetto di legge Camera n. 411 - testo presentato - (DDL12-411)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C411. TESTIPDL
...C411.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC411 ZZ12 ZZPD ZZPR
                    (Imprese turistiche).
    1.  I commi primo e secondo dell'articolo 5 della legge 17
  maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dai seguenti:
    "Sono imprese turistiche quelle che esercitano
  professionalmente attività
 
                              Pag. 13
 
  economiche organizzate per la produzione e per la
  commercializzazione di servizi turistici.
    Fatta salva la disciplina dettata per i pubblici esercizi
  dall'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i titolari
  o i gestori dell'impresa turistica individuale ed i legali
  rappresentanti delle società aventi per oggetto l'esercizio
  dell'attività di impresa turistica, o i loro delegati, sono
  tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del registro di
  cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive
  modificazioni, e di cui al decreto del Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto
  1988, n. 375.  L'iscrizione nella sezione speciale del registro
  costituisce condizione per la qualificazione di un'impresa
  come impresa turistica e per l'esercizio della relativa
  attività.  Sono imprese turistiche:
        a)  le imprese di gestione di strutture
  turistico-ricettive e degli annessi servizi turistici;
        b)  le imprese di gestione di alloggi e strutture
  turistico-ricettive site in zone rurali, compresi i servizi e
  gli impianti sportivi complementari.  Per imprese di gestione
  di alloggi e strutture turistico-ricettive site in zone rurali
  si intendono le strutture quali locande, pensioni,
  affittacamere, con caratteristiche tipiche locali, che offrono
  un servizio di tipo familiare a prezzi contenuti;
        c)  le imprese di gestione di case ed appartamenti
  ad uso turistico;
        d)  le agenzie di viaggio e turismo;
        e)  le imprese esercenti stabilimenti balneari;
        f)  i pubblici esercizi ed i locali di
  intrattenimento e svago localizzati nelle zone ad elevata
  vocazione turistica.  Tali zone sono individuate dalla regione
  competente entro centottanta giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge".
    2.  Il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato propone l'emanazione di atti di indirizzo e
  coordinamento finalizzati all'elaborazione di criteri per
 
                              Pag. 14
 
  l'individuazione di altre categorie di imprese turistiche e
  per la disciplina delle relative attività.
    3.  Le imprese turistiche e gli esercenti le professioni
  turistiche non appartenenti ai Paesi membri della Comunità
  europea possono essere autorizzati allo stabilimento e
  all'esercizio delle loro attività in Italia, secondo il
  principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese
  nella sezione speciale del registro di cui al secondo comma
  dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come
  sostituito dal comma 1 del presente articolo, a condizione che
  posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento,
  per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei
  requisiti indicati all'articolo 11 della citata legge n. 217
  del 1983, come modificato dall'articolo 13 della presente
  legge.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-411 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0411 TOTPAG=0031 TOTDOC=0028 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=032 PAGFIN=0014 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=041100 00 FASCIDC=12DDL0411 SORTNAV=0041100 000 00000 ZZDDLC411 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati