| (Imprese di rilevanza turistica).
1. Ai fini della programmazione e della promozione del
turismo su base nazionale e regionale, sono imprese di
rilevanza turistica:
a) le imprese di gestione di impianti di risalita e
a fune;
b) le imprese esercenti parchi permanenti di
divertimento e del tempo libero, ai sensi del comma 2;
c) le imprese di esercizio e di gestione di approdi
turistici, di punti di ormeggio, di servizi turistici
complementari e di attività collegate alla sosta e
all'assistenza delle unità di diporto;
d) gli stabilimenti termali;
e) le imprese agricole che esercitano agriturismo
ed i loro consorzi ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n.
730.
2. Ai fini della presente legge, per "parco permanente di
divertimento e del tempo libero", di cui alla lettera b)
del comma 1, si intende un'area attrezzata aperta al pubblico,
dotata di servizi vari
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sulla quale insiste un complesso di attrazioni ricreative e
turistiche a carattere prevalentemente tematico, destinate
allo svago, ad attività sportive, ad attività amatoriali o ad
una libera combinazione di tali elementi. I parchi permanenti
di divertimento e del tempo libero devono rimanere in
esercizio per un periodo continuativo non inferiore a
centoventi giorni lavorativi per anno solare; al di fuori di
tale periodo, almeno l'80 per cento degli impianti di
attrazione deve rimanere sul posto. Per i parchi nei quali il
complesso di attrazioni abbia carattere esclusivamente
acquatico il predetto periodo annuale di esercizio non deve
essere inferiore ad ottanta giorni.
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