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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5136
DDL0411-0014
Progetto di legge Camera n. 411 - testo presentato - (DDL12-411)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C411. TESTIPDL
...C411.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC411 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Nuove norme in materia di classificazione, di urbanistica
      e di pubblica sicurezza per le imprese ricettive).
    1.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, il Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni
  maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei
  consumi e dei sindacati dei lavoratori emana, con proprio
  decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, nuove norme per la classificazione delle imprese
  ricettive.
    2.  La superficie minima delle camere, esclusi i servizi, è
  fissata nei limiti di cui alla tabella A allegata alla
  presente legge.
    3.  L'articolo 4 del regolamento per le migliorie igieniche
  negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n.
  1102, come modificato dall'articolo 1 del decreto del
  Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437, è
  sostituito dal seguente:
    "Art. 4. - 1.  Nelle strutture turisticoricettive,
  escluse quelle site in zone rurali, la cubatura minima delle
  camere è calcolata tenendo conto del numero dei letti e della
  categoria di appartenenza.
 
                              Pag. 16
 
    2.  L'altezza utile interna è quella stabilita all'articolo
  1 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 190 del 18 luglio
  1975.".
    4.  L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica
  sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
  e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
    "Art. 109. - 1.  I gestori di esercizi alberghieri ed
  extralberghieri o di altre imprese e attività ricettive hanno
  l'obbligo di far compilare e firmare personalmente dai clienti
  alloggiati una scheda conforme al modello approvato con
  decreto del Ministro dell'interno.  Tale scheda deve essere
  integrata a cura dei predetti gestori, con gli estremi del
  documento di identità del cliente alloggiato.
    2.  Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati, la
  compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda può
  essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro e per i
  figli minorenni e dal capogruppo anche per gli altri
  componenti del gruppo.".
    5.  I gestori di esercizi alberghieri ed extralberghieri o
  di altre imprese ed attività ricettive hanno l'obbligo di
  tenere, ai fini statistici, un registro nel quale sono
  indicati il numero ed il luogo di provenienza delle persone
  alloggiate.  La trasmissione dei relativi dati alle autorità
  competenti deve essere effettuata entro la fine di ogni mese
  anche tramite l'utilizzo di tecnologie telematiche.
    6.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, il Presidente del Consiglio dei
  ministri, sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
  le regioni, provvede con proprio decreto ad approvare il
  modello di registro e le norme attuative finalizzate a
  regolamentare la trasmissione dei dati di cui al comma 5 ed a
  fissare sanzioni amministrative per i contravventori delle
  norme di cui al medesimo comma 5.
 
                              Pag. 17
 
    7.  Il primo comma dell'articolo 8 della legge 17 maggio
  1983, n. 217, è sostituito dal seguente:
    "Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio
  ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico
  interesse e della utilità sociale, le regioni, con apposite
  leggi, individuano le strutture ricettive da sottoporre a
  vincolo di destinazione, in conformità anche alle indicazioni
  derivanti dagli atti della programmazione regionale.  Sono
  escluse dal vincolo tutte le altre strutture ricettive.".
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-411 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0411 TOTPAG=0031 TOTDOC=0028 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=014 PAGFIN=0017 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=041100 00 FASCIDC=12DDL0411 SORTNAV=0041100 000 00000 ZZDDLC411 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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