| (Nuove norme in materia di classificazione, di urbanistica
e di pubblica sicurezza per le imprese ricettive).
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni
maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei
consumi e dei sindacati dei lavoratori emana, con proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nuove norme per la classificazione delle imprese
ricettive.
2. La superficie minima delle camere, esclusi i servizi, è
fissata nei limiti di cui alla tabella A allegata alla
presente legge.
3. L'articolo 4 del regolamento per le migliorie igieniche
negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n.
1102, come modificato dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Nelle strutture turisticoricettive,
escluse quelle site in zone rurali, la cubatura minima delle
camere è calcolata tenendo conto del numero dei letti e della
categoria di appartenenza.
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2. L'altezza utile interna è quella stabilita all'articolo
1 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio
1975.".
4. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri ed
extralberghieri o di altre imprese e attività ricettive hanno
l'obbligo di far compilare e firmare personalmente dai clienti
alloggiati una scheda conforme al modello approvato con
decreto del Ministro dell'interno. Tale scheda deve essere
integrata a cura dei predetti gestori, con gli estremi del
documento di identità del cliente alloggiato.
2. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati, la
compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda può
essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro e per i
figli minorenni e dal capogruppo anche per gli altri
componenti del gruppo.".
5. I gestori di esercizi alberghieri ed extralberghieri o
di altre imprese ed attività ricettive hanno l'obbligo di
tenere, ai fini statistici, un registro nel quale sono
indicati il numero ed il luogo di provenienza delle persone
alloggiate. La trasmissione dei relativi dati alle autorità
competenti deve essere effettuata entro la fine di ogni mese
anche tramite l'utilizzo di tecnologie telematiche.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
le regioni, provvede con proprio decreto ad approvare il
modello di registro e le norme attuative finalizzate a
regolamentare la trasmissione dei dati di cui al comma 5 ed a
fissare sanzioni amministrative per i contravventori delle
norme di cui al medesimo comma 5.
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7. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 17 maggio
1983, n. 217, è sostituito dal seguente:
"Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio
ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico
interesse e della utilità sociale, le regioni, con apposite
leggi, individuano le strutture ricettive da sottoporre a
vincolo di destinazione, in conformità anche alle indicazioni
derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono
escluse dal vincolo tutte le altre strutture ricettive.".
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