| (Agenzie di viaggio e turismo).
1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio
1983, n. 217, è sostituito dal seguente:
"Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che
esercitano una o più delle seguenti attività: produzione,
organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei
predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di
accoglienza ai turisti, secondo le norme previste dalla legge
27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal decreto legislativo 23
novembre 1991, n. 392.".
2. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio
1983, n. 217, dopo la lettera c) è aggiunta la
seguente:
"c-bis) esercizio di attività lavorativa con
mansioni di concetto presso le agenzie di viaggio e turismo
per almeno tre anni.".
3. L'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio
1983, n. 217, è sostituito dal seguente:
"In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni
accertano, mediante richiesta di parere, obbligatorio e
vincolante, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, l'inesistenza di agenzie con denominazione
uguale o
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simile, già operanti sul territorio nazionale.".
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di recepimento della direttiva 90/314/CEE del
Consiglio, del 13 giugno 1990, l'organizzazione dei viaggi
"tutto compreso" è regolamentata dalle norme della predetta
direttiva.
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